Italian tax court dismisses appeal due to procedural extinction via simplified tax dispute resolution procedure completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the taxpayer submitted proof of completing the simplified tax dispute resolution procedure. The taxpayer provided documentation confirming the merger of companies and the final payment, while the tax agency acknowledged no further claims existed. Consequently, the court terminated the proceedings under the specific statutory provision governing this streamlined resolution mechanism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018; When a taxpayer submits proof of completing the simplified tax dispute resolution procedure and the tax authority acknowledges no further claims, the judicial proceedings are extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27822/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – ricorrente– contro H.S.F. s.r.l., subentrata per fusione per incorporazione alla Hotel San Francesco di Giulio Pugliese s.p.a. e poi fusa per incorporazione nella FIN.IM. s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Falcone, con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, presso lo studio dell’Avv.
Antonio Iorio; – controricorrente– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 635/04/14, depositata il 4 aprile 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal consigliere Michele Cataldi; F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 27822/2014 Numero sezionale 1349/2022 Numero di raccolta generale 13209/2022 Rilevato che: Data pubblicazione 27/04/2022 1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria di cui all’epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che, dopo averli riuniti, aveva accolto i ricorsi della H.S.F. s.r.l., subentrata per fusione per incorporazione alla Hotel San Francesco di Giulio Pugliese s.p.a., avverso l’avviso d’accertamento n. RH1L00046, in materia di Ires, Irap ed Iva dell’anno d’imposta 2004, ed avverso la relativa cartella di pagamento per iscrizione a ruolo provvisoria.
Si è costituita la contribuente, che ha depositato memoria. Considerato che:
1. Preliminarmente, deve darsi atto che con memoria datata 22 dicembre 2021 e prodotta in giudizio in via telematica, la contribuente ha dedotto e ribadito la produzione documentale del 31.05.2019, con la quale aveva depositato la comunicazione di avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nella quale aveva specificato i passaggi societari che hanno portato la H.S.F. s.r.l. a fondersi nella FIN.IM. s.r.l., ha esibito il modello di pagamento F24 relativo al pagamento dell’unica rata e la domanda presentata telematicamente con la relativa ricevuta.
La controricorrente ha altresì allegato le ricevute relative alla p.e.c. con la quale ha trasmesso, in considerazione dei vari passaggi societari, la comunicazione di avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie anche all’Agenzia delle entrate ricorrente. La contribuente ha chiesto pertanto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio. Tanto premesso, deve darsi atto che la domanda di definizione depositata dalla controricorrente si riferisce al medesimo avviso d’accertamento indicato sia nel ricorso che nel corpo della sentenza impugnata.
Quanto alla cartella pure impugnata dalla contribuente nel giudizio di merito riunito, è la stessa Agenzia che, nel ricorso, afferma che essa è relativa all’iscrizione a ruolo provvisoria del 2 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 27822/2014 Numero sezionale 1349/2022 medesimo atto impositivo, per cui non è controversa ulteriore pretesa Numero di raccolta generale 13209/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 impositiva.
Vista pertanto la documentazione prodotta dalla contribuente, in assenza di contestazioni da parte dell’Agenzia delle entrate, va dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018. Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2022. Il Presidente dott. Federico Sorrentino 3 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G