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Ordinanza — n. 13126/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal accepted by the opposing tax authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13126/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant voluntarily withdrew the request, which the respondent tax agency accepted with a settlement of costs. The appellant had previously lost a lower court appeal regarding tax assessments for the year 1995 and filed a new appeal, but subsequently renounced it. Since the opposing party consented to the withdrawal, the proceedings terminated without a decision on the merits or an order for the appellant to pay court fees.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002: When a party voluntarily withdraws a cassation appeal and the opposing party accepts the withdrawal with a settlement of costs, the proceedings are extinguished without condemnation for expenses.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal acceptance by opposing party extinction of proceedings tax dispute cassation settlement of litigation costs procedura di ricupero d'imposta amministrazione fiscale esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non ricorrono le condizioni per dichiarare i ricorrenti tenuti al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), stante la mancata pronuncia sul merito del ricorso.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 17 giugno 2021, n. 17331
il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto, senza condanna alle spese, avendo la parte resistente accettato la rinuncia (Cass., Sez. U., 17 giugno 2021, n. 17331);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8463/2014 R.G. proposto da: PAPA PAOLO, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Giovanni Balbi dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale ad litem in atti, - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. controricorrente - avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO, sezione staccata di Latina, n. 497/39/13, depositata il 3/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 40-13 marzo 2022 dal consigliere dott. Valentino Lenoci. Rilevato che:

1. Paolo Papa ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio - sezione staccata di Latina n. 497/39/2013 depositata il 3 ottobre 2013, con la quale - decidendo in sede di rinvio da parte di questa Corte a seguito di cassazione di precedente sentenza di appello - è stato accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Frosinone avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone n. 364/5/2002, ed è stato quindi rigettato il ricorso proposto dal Papa avverso l'avviso di accertamento n. RC0010001617 con il quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Cassino aveva accertato maggiori redditi ai fini IRPEF ed ILOR per l'anno 1995;

2. Il ricorso proposto si basa su due motivi;

3. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; Considerato che:

1. il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso per cassazione ex art.390 c.p.c.;

2. l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio;

3. il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto, senza condanna alle spese, avendo la parte resistente accettato la rinuncia (Cass., Sez. U., 17 giugno 2021, n. 17331);

4. non ricorrono le condizioni per dichiarare i ricorrenti tenuti al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), stante la mancata pronuncia sul merito del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma,