Cassation appeal dismissed because appellant voluntarily withdrew the appeal, which the tax authority accepted with cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished after the appellant voluntarily withdrew the request under Article 390 of the Code of Civil Procedure. The tax authority accepted this withdrawal and agreed to compensate for litigation costs across all judicial levels. Consequently, the proceedings terminated without a decision on the merits of the tax dispute regarding the 1996 income tax assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: When the appellant voluntarily withdraws a cassation appeal and the opposing party accepts the withdrawal with an agreement on cost compensation, the proceedings are extinguished without condemnation for expenses.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8457/2014 R.G. proposto da: PAPA PAOLO, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Giovanni Balbi dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale ad litem in atti, - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente - avverso la sentenza della COMM. TRIB. 1REG. LAZIO, sezione staccata di Latina, n. 745/39/13, depositata il 9/12/2013; -ALA. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 "7,À3Z marzo 2022 dal consigliere dott. Valentino Lenoci. Rilevato che:
1. Paolo Papa ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dei Lazio - sezione staccata di Latina n. 745/39/2013 depositata il 9 dicembre 2013, con la quale - decidendo in sede di rinvio da parte di questa Corte a seguito di cassazione di precedente sentenza' di appello - è stato accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Frosinone avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone n. 365/5/2002, ed è stato quindi rigettato il ricorso proposto dal Papa avverso l'avviso di accertamento n. RC0010001616 con il quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Cassino aveva accertato nei suoi confronti il reddito di lire 104.332.000, in luogo di una perdita dichiarata di lire 12.663.000, ai fini IRPEF-ILOR per l'anno d'imposta 1996;
2. il ricorso proposto si basa su due motivi;
3. resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; Considerato che:
1. il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso per cassazione ex art.390 c.p.c.;
2. l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio;
3. il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto, senza condanna alle spese, avendo la parte resistente accettato la rinuncia (Cass., Sez. U., 17 giugno 2021, n. 17331);
4. non ricorrono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), stante la mancata pronuncia sul merito del ricorso. Dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 21 marzo