Court remands case to new role to verify tax payment regularity before assessing definition eligibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted the taxpayer's request to remand the case to a new role for public hearing. The taxpayer argued that a prior tax payment was regular and timely, while the tax agency denied the definition of the dispute due to a previous refusal of tax amnesty. The court ruled that the eligibility for the tax definition depends on verifying the regularity of the initial payment, necessitating a fresh examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 12 l. n. 289/2002: The court must remand the case to a new role when the eligibility for a tax definition depends on verifying the regularity and timing of a prior payment, which requires a fresh public hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA A.rwt-1»bC-- sul ricorso iscritto al numero 3265 del ruolo generale dell'anno 2014 proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -ricorrente- contro s.r.l. MA.GE.A. Magazzini Generali di Aprilia Commerciale Fiduciaria Frigoriferi in ZoIL liquidazione, nella qualità di società incorporante s.p.a. Ente Fiuggi in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'avv.
Alessandro Voglino, presso lo studio del quale in Roma, alla via F. Siacci, n. 4, elettivamente si domicilia RG n. 3265/14 Angelina-Maria Perfite;Nensore I -controricorrente — e da s.p.a. Gruppo Italfin in liquidazione, nella qualità di unica socia di s.r.l. MA.GE.A. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 29 ottobre 2019, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Alessandro Voglino, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec alessandrovoglino@ordineavvocatiroma .org -ricorrente successivo- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente - rispettivamente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, depositata il 13 giugno 2013, n. 277/39/13, e per l'annullamento del provvedimento di diniego di definizione agevolata n. 2281/2020 emesso dall'Agenzia delle entrate.
Rilevato che: emerge dalla sentenza impugnata e dalla concorde ricostruzione delle parti che la s.p.a. Ente Fiuggi, allo scopo di definire, ex art. 12 della I. n. 289/2002, la pretesa tributaria compendiata nella cartella di pagamento indicata in atti, in data 16 maggio 2003 versò al fisco il 25% dell'importo dovuto in relazione alla partita di ruolo per l'anno 2001, che era stata consegnata all'agente della riscossione tra 11 gennaio 2001 e il 30 giugno 2001, e che l'Agenzia delle entrate RG n. 3265/14 Angelina-Maria .Pern ore notificò provvedimento di diniego di condono, che la società impugnò; la Commissione provinciale di Latina accolse il ricorso e quella regionale del Lazio ha rigettato il successivo appello dell'Agenzia, perché ha convenuto col giudice di primo grado che essa fosse decaduta dal termine utile per la notificazione del diniego, fissato al 31 dicembre 2008; contro questa sentenza l'Agenzia propone ricorso per ottenerne la sentenza, che affida a due motivi, cui la società risponde con controricorso; la società ha riferito di aver poi perfezionato la definizione agevolata della controversia in questione secondo l'art. 6 del d.l. n. 119/18, ma l'Agenzia ha denegato la definizione ritenendo che la lite non fosse definibile, perché vedente su precedente diniego di condono; contro questo provvedimento propone ricorso la socia della originaria ricorrente, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, che affida a un unico motivo, che illustra con memoria, cui l'Agenzia replica con controricorso.
Considerato che: va esaminato con priorità il ricorso proposto dalla società contro il secondo diniego di definizione agevolata, che è fondato; in relazione a questo occorre verificare, di là dall'ammissibilità della definizione, che parte contribuente afferma e l'Agenzia nega, se essa sia sia regolare, in relazione ai tempi e al quantum; appare per conseguenza opportuno rinviare il giudizio a nuovo ruolo, affinché sia deciso in pubblica udienza RG n. 3265/14 Angelina-Maria Perr(no est re Per questi motivi rinvia il giudizio a nuovo ruolo, ai fini della fissazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il