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Ordinanza — n. 13106/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Equitalia's appeal, quashing the Regional Tax Commission's dismissal of the mortgage lien on family assets.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13106/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Equitalia Sud S.p.A.'s appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject the mortgage lien on the debtor's assets. The Regional Commission had dismissed the lien because the assets were part of a family asset fund, but the Court found this reasoning flawed. The Court ruled that the burden of proving the debt's irrelevance to family needs lies with the debtor, not the creditor, and ordered the Regional Commission to retry the case.

Regesto Legislator

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Art. 169 c.c.; Art. 170 c.c.; In tax collection proceedings, a mortgage lien on family asset fund assets is legitimate only if the debt is instrumental to family needs or the creditor lacked knowledge of its extraneity to such needs, with the burden of proof resting on the debtor.

Parole chiave

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family asset fund tax collection proceedings mortgage lien validity burden of proof allocation family needs extraneity assicurazione delle ipoteche iscrizione di un'ipoteca legale restrizione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 169 c.c.
civ.; secondo la ricorrente, la C.t.r., rigettando l'appello proposto da Equitalia Sud S.p.A., erroneamente ha statuito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria de quo, che deriverebbe dal rilievo che, nel caso in esame, le parti, al momento della costituzione del fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 cod.
Art. 170 c.c.
602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione r.g.
Art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
in combinato disposto con art. 77 d.P.R.
Art. 375 cod. proc. civ.
Art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
art. 170 cod. civ
art. 169 cod. civ
civ.; secondo la ricorrente, la C.t.r., rigettando l'appello proposto da Equitalia Sud S.p.A., erroneamente ha statuito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria de quo, che deriverebbe dal rilievo che, nel caso in esame, le parti, al momento della costituzione del fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 cod.
art. 170 c.c
602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione r.g.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 5/11/2021 n.31963
Andreina Ginclicepietro soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo» (Cass. S.U. 5/11/2021 n.31963; conf.
Cass.13/9/2007 n.19162
Cass.23/11/2015 n.23876
Cass.9/11/2016 n.22761
Cass.23/8/2018 n.20998
Cass.25/10/2021 n.29983
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso n.12362/2013 proposto da: Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Fronticelli Baldelli, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Cavalier D'Arpino n.8. - ricorrente - contro Cicoria Antonella, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Ballarini, elettivamente domiciliata in Roma alla via Celimontana n.38, presso l'avv.Paolo Panariti. -controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.221/35/12, pronunciata il 14 novembre 2012, depositata il 20 novembre 2012 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal consigliere Andreina Giudicepietro. RILEVATO CHE: Equitalia Sud S.p.A. ricorre con un unico motivo contro Cicoria Antonella avverso la sentenza n.221/35/12, pronunciata il 14 novembre 2012, depositata il 20 novembre 2012 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello della società contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Viterbo, che aveva accolto il ricorso introduttivo della contribuente avverso l'iscrizione ipotecaria, ritenendo che i beni costituenti il fondo patrimoniale erano impignorabili ed insuscettibili di essere sottoposti a misura cautelare; con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello di Equitalia, ritenendo che, non avendo le parti previsto l'ipotecabilità dei beni del fondo patrimoniale ai sensi dell'art.169 cod. civ., l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima; avverso la decisione di appello Equitalia Sud S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, cui resiste Antonella Cicoria con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

CONSIDERATO CHE: preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione relativa all'inammissibilità del ricorso per l'invalidità della procura rilasciata al difensore della società; secondo la controricorrente, non sarebbe espressamente indicato che il ricorso è presentato nell'interesse di Equitalia Sud S.p.A. e non vi sarebbe l'indicazione del potere rappresentativo attributo da Equitalia Sud. S.p.A. al proprio rappresentante; invero, «per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del r.g. n. 12362/2013 2 Cons. est.

Andreina Ginclicepietro soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo» (Cass. S.U. 5/11/2021 n.31963; conf. Cass.13/9/2007 n.19162); nel caso di specie, la procura è stata rilasciata dal responsabile dell'area territoriale Viterbo della società Equitalia Sud S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Viterbo, nella suddetta qualità; pertanto la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non aveva l'onere di dimostrare il proprio potere di rappresentanza, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva e specifica eccezione; con l'unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 170 cod. civ. in combinato disposto con art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la C.t.r., rigettando l'appello proposto da Equitalia Sud S.p.A., erroneamente ha statuito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria de quo, che deriverebbe dal rilievo che, nel caso in esame, le parti, al momento della costituzione del fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 cod. civ., non avrebbero espressamente consentito che i beni facenti parte dello stesso i potessero essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati senza la preventiva autorizzazione giudiziale; il motivo è fondato e deve essere accolto; costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui «in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione r.g. n. 12362/2013 3 Cons. est.

Andreina Giudicepietro tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa» (Cass.23/11/2015 n.23876); è stato ulteriormente precisato che « grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore» (Cass.9/11/2016 n.22761; conf.

Cass. 23/8/2018, n. 20998, secondo cui grava in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa); inoltre, la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto in sé e per sé considerata (cfr.

Cass.25/10/2021 n.29983, che ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrono in re ipsa entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore); nel caso di specie, la C.t.r., nel ritenere che, non avendo le parti previsto l'ipotecabilità dei beni del fondo patrimoniale ai sensi dell'art.169 cod. civ., l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, non avendo r.g. n. 12362/2013 4 Cons. est.

Andreina Giudicepietro verificato in concreto se il contribuente (debitore) avesse provato l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore; pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in R ma, il