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Ordinanza Interlocutoria — n. 13097/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remands case to parties to discuss impact of prior Supreme Court ruling on tax liability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13097/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the tax agency's appeal and remanded the case for interlocutory proceedings. The agency sought to enforce tax collection notices issued while a lower court decision was under review, but the Supreme Court had previously annulled that lower decision. Consequently, the court ordered the parties to discuss the legal effect of the annulled decision on the outstanding tax claims.

Regesto Legislator

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Art. 336 comma 2 cod. proc. civ.; When a lower court decision under review is annulled by the Supreme Court, the parties must be invited to discuss the impact of that annulment on pending enforcement actions.

Parole chiave

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tax collection enforcement annulled lower court decision interlocutory remand tax liability scope procedural suspension ripresa dell'imposta sul valore aggiunto indagine per frode iva arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 336 comma 2 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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sentenza n.18776 del 2014
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3662/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro VITROS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentan- te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Preziosi, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente c_11_,ADA avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n.521/9/2011 depositata il 12 di- cembre 2011 e non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 gennaio 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, veniva parzialmente accolto l'appello proposto dalla società Vitros S.p.a. avverso la sentenza n.280/4/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, avente ad oggetto cartelle di pagamento relative ad II.DD., IVA, interessi e sanzioni 1996 e 1999.

2. La società, esercente attività di produzione e commercio di attrez- zature e articoli fotografici, era destinataria di avvisi di accertamento e di rettifica, oggetto di separato contenzioso deciso avanti alla CTP con sentenza n.242/6/05 e poi, in grado di appello con sentenza della CTR n.183/5/08, parzialmente confermativa delle riprese.

3. Nelle more, l'Agenzia emetteva le cartelle a seguito di iscrizione a ruolo del 50% delle imposte accertate ex art.15 del d.P.R. n.602 del 1973, cartelle impugnate nel presente giudizio. Nel dettaglio, a segui- to della sentenza di primo grado resa sugli avvisi di accertamento e rettifica, e previo sgravio parziale, l'Agenzia revocava la sospensione della cartella n. 012003345266 relativa al 1999, emetteva la cartella n. 01280080002089210 per ulteriori importi riscuotibili per gli anni 1996 e 1999 ed emetteva altresì l'ulteriore cartella n. 01220080007749670 per il 1999. La decisione d'appello impugnata in questa sede, in parziale riforma di quella di primo grado, annullava integralmente le cartelle suddette.

4. Avverso la decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affida- to a tre motivi, cui replica la società con controricorso. Considerato che:

5. D'ufficio la Corte rileva che, nelle more del giudizio, la sentenza n. 183/5/08 della CTR, di parziale riforma della sentenza n.242/6/05 della CTP oggetto di interpretazione da parte della sentenza impugna- ta in questa sede, è stata a sua volta cassata con rinvio da questa Corte con sentenza n.18776 del 2014 e invita le parti all'interlocuzio- ne sulla portata della sentenza da ultimo menzionata circa la materia ancora eventualmente contesa, tenuto conto dell'effetto espansivo esterno di cui all'art.336 comma 2 cod. proc. civ..

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per interlocuzione con le parti sulla portata della sentenza della Corte n.18776 del 2014 con riferi- mento alla materia ancora eventualmente contesa. Così deciso in Roma in data 26 gennaio 2022 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Angelina-Maria P no 4P4v