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Ordinanza — n. 13094/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's prior settlement under simplified dispute resolution rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13094/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer had already settled the debt under the simplified dispute resolution regime of D.L. 193/2016. Although the taxpayer incorrectly cited D.L. 50/2017, the court recognized the valid settlement of tax liabilities for the years 2003 and 2004. Consequently, the cassation appeal was rejected as the subject matter of the dispute no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193; Art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: When a taxpayer settles tax liabilities under the simplified dispute resolution regime, the subject matter of the dispute ceases to exist, extinguishing any subsequent litigation regardless of procedural errors in invoking the specific decree.

Parole chiave

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tax dispute resolution simplified settlement regime extinguishment of litigation cessazione materia contendere tax liability settlement procedural error cure fiscal debt confirmation assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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d.l. 24 aprile 2017, n. 50
Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato istanza con cui ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie, erroneamente invocando il d.l. 24 aprile 2017, n. 50, ma volendo riferirsi alla definizione agevolata regolata dall'art.
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in I.
I. 1 dicembre 2016, n. 225
193, convertito con modificazioni in I. 1 dicembre 2016, n. 225.
art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002
Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n.
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
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Testo completo

guente ORDINANZA Sul ricorso n. 20381-2012 R.G., proposto da: SILVESTRI Stefania, cf SLVSFN70860H501R, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama, n. 95, presso lo studio dell'avv. Franco Picciaredda, dal quale è rappresentata e difesa- Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis - Controricorrente Avverso la sentenza n. 35/14/2012 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 25.01.2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 dicembre 2021 dal Consigliere dott.

Francesco Federici. Premesso che: Silvestri Stefania ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 35/14/12, depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 25.01.2012, con la quale, in riforma della decisione del giudice di primo grado, era stata rigettata l'impugnazione della società avverso gli atti di accertamento con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva determinato RGN 20381/2012 Consi iére r71. Federici gli imponibili della contribuente ai fini Irpef relativamente agli anni 2003 e 2004. Il contenzioso traeva origine da una segnalazione della GdF a seguito della quale l'ufficio aveva riscontrato che la Silvestri, pur non svolgendo alcuna attività, risultava titolare di un conto corrente bancario su cui erano eseguiti versamenti, e collegati titoli, dividendi, nonché redditi di fabbricati.

Erano dunque seguiti gli accertamenti sui due anni d'imposta. Nel contenzioso che era seguito la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto parzialmente i motivi di ricorso della contribuente, confermando i soli redditi di fabbricati con la sentenza n. 235/47/2010. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza ora al vaglio della Corte, aveva accolto l'appello della Agenzia, rigettando integralmente il ricorso introduttivo. La Silvestri ha censurato la pronuncia con tre motivi, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato istanza con cui ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie, erroneamente invocando il d.l. 24 aprile 2017, n. 50, ma volendo riferirsi alla definizione agevolata regolata dall'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in I. 1 dicembre 2016, n. 225. Nell'udienza pubblica del 14 dicembre 2021 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Il contribuente, al di là dell'erroneo riferimento alla definizione delle liti fiscali ai sensi del d.l. n. 50 del 2017, mai attivata, ha fruito della disciplina agevolata regolata dal d.l. n. 193 del 2016.

La documentazione depositata è riferita infatti alla definizione dei carichi fiscali riconducibili alle cartelle di pagamento e, come ha chiarito l'Agenzia delle entrate a mezzo della propria difesa con memoria depositata il 4 novembre 2021, le cartelle emesse e notificate alla contribuente, contenenti l'iscrizione a ruolo dell'intera maggiore pretesa portata negli avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2003 e 2004, sono state integralmente saldate dalla contribuente «con effetto irreversibile in virtù dell'intervenuta adesione alla definizione agevolata di cui al DL n. 193/2016».

RGN 20381/2012 ConsiOil&e r I. Federici L Deve dunque accogliersi l'istanza, espressamente presentata da entrambe le parti, di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a