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Ordinanza — n. 13077/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares litigation extinguished due to successful simplified tax definition payment under 2018 decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13077/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer successfully filed for a simplified tax definition and paid the due amounts. The tax agency confirmed the completion of this definition, while the companies submitted supporting documentation proving the process was finalized. Consequently, the court ruled that the legal dispute ceased to exist as the underlying matter had been resolved through the administrative procedure.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; When a taxpayer requests a simplified tax definition and pays the due amount, the judicial process is extinguished if no objection is raised within the statutory deadline, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Parole chiave

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simplified tax definition judicial process extinction tax dispute resolution payment of due amounts procedural costs allocation administrative finality cessation of litigation procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Art. 380 bis-1 cod. proc. civ.
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Testo completo

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura generale dello Stato che la rappresentata e difende. -ricorrente- contro RISANAMENTO s.p.a.e IMMOBILIARE CASCINA RUBINA s.r.l. (nella qualità di incorporante la RI.Estate s.r.l.), nellepersone dei rispettivilegali rappresentant i pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Vi ale Castro Pretorio n. 122 presso lo studio (Pirola Pennuto Zei Associati) degli Avv.ti Delia Berto e Tonio Di Iacovo che l e rappresenta no e difend ono per procurein atti. -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 74 / 44 /1 3 della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il13 ma ggio 201 3 .

Udita la relazione della causa svoltanella camera di consiglio R.G.N.28177/2013 Cron. Rep. C.C. 6.04.2022 Oggetto Tributi-definizione agevolata-estinzione del 6 aprile 2022 dal relatore cons . Roberta Crucitti . Rilevatoche: nella controversiaoriginata dalle impugnazioni da parte della RI.Estate s.r.l. e della Risanamento s.p.a. di avvisi di accertamento, relativi a IVA e IRES per l’annualità 2005, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la prima decisione (che aveva annullato il rilievo relativo ai costi non inerenti) e dichiarava non dovut a la sanzione relativa a tardiva fatturazione; avverso la sentenza l’Agenzia delle entrateha proposto, su unico motivo, ricorso cui hanno resistito, con controricorso, le Società; con istanza, in data 10 aprile 2019, le Società, intendendo avvalersi delle disposizioni di cui all’art.6 del d.l. n.119/2018, chiedevano la sospensione del giudizio ai sensi del comma 10 della norma citata; con ulteriore istanza, si costituiva in giudizio Immobiliare Cascina Rubina s.r.l. (quale incorporante RI.Estate s.r.l.), chiedendo anch’ella la sospensione del giudizio; le controricorrenti depositavano, notificando l’elenco all’Avvocatura generale dello Stato, copia della domanda di definizione agevolata, con ricevuta di accettazione e deposito nonché copia della quietanza di pagamento; il ricorso è stato, quindi, avviato, ai sensi dell’art.380 bis- 1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di c onsiglio in prossimità della quale l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza con cui, dando atto dell’avvenuta comunicazione da parte della Direzione Generale di perfezionamento della definizione, ha chiesto dichiararsi il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere;

Risanamento S.p.A. e Immobiliare Cascina Rubina s.r.l. hanno depositato memoria dando atto, allegando documentazione a conforto, dell’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata. Considerato che: vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; vista l’analoga documentazione versata in atti dalle controricorrenti; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e può essere dichiarata cessata la materia del contendere; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

dichiara il processo estinto e cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma nella camera di consigliodella Sezione, il 6 aprile 2022