Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 13005/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 13005/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13005/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ato la seguente SENTENZA Iv sul ricorso iscritto al n. 29534 del ruolo generale dell'anno 2016 proposto da: Rudi Denis Cepparo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Amato e Giuseppe Marini per procura a margine del ricorso, presso il cui studio in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, è elettivamente domiciliato; - ricorrenti - contro Agenzia delle entrate; - resistente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, n. 278/1/2016, depositata in data 20 settembre 2016; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 febbraio 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari, nella quale il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla legge n. 176/2020, nonchè dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, convertito dalla legge n. 126/2021, senza l'intervento in presenza del Pubblico Ministero e delle parti, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 13005/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia ha rigettato l'appello. Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto ricorso Rudi Denis Cepparo, Giovanni Cepparo, Tecno.geo s.r.I., CR Trust, INV 1 Trust e VIC 1 Trust, affidato a dieci motivi di censura, illustrato con successiva memoria. l'Agenzia delle entrate non si è costituta ma ha partecipato alla discussione in pubblica udienza. Con atto del 5 giugno 2019 Rudi Denis Cepparo ha comunicato di avere presentato domanda di definizione delle liti fiscali agevolata della presente controversia, ai sensi dell'art. 6, decreto-legge n. 119/2018, ed ha chiesto pronunciarsi la sospensione del giudizio.

Parole chiave

Generato dall'IA
evasione all'obbligo di contribuzione complicità in sottrazione d'imposta responsabilità fiscale solidale dei coniugi accoglimento parziale del contribuente elusione fiscale dovere di collaborazione del contribuente
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA Iv sul ricorso iscritto al n. 29534 del ruolo generale dell'anno 2016 proposto da: Rudi Denis Cepparo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Amato e Giuseppe Marini per procura a margine del ricorso, presso il cui studio in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, è elettivamente domiciliato; - ricorrenti - contro Agenzia delle entrate; - resistente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, n. 278/1/2016, depositata in data 20 settembre 2016; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 febbraio 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari, nella quale il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla legge n. 176/2020, nonchè dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, convertito dalla legge n. 126/2021, senza l'intervento in presenza del Pubblico Ministero e delle parti, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott.

Alberto Cardino, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di dichiararsi l'estinzione del giudizio. Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento nei confronti di Tecnogeo s.r.l. con il quale, relativamente all'anno di imposta 2009, aveva contestato l'omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi, l'omessa dichiarazione di operazioni effettuate in annualità precedenti con Iva a esigibilità differita e l'omessa dichiarazione di operazioni con Iva esigibile nell'anno, richiedendo, quindi, una maggiore Ires e Iva; successivamente, l'avviso di accertamento era stato, altresì, notificato, a titolo di responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 14, decreto legislativo n. 472/1997, ai trust, in persona dei relativi trustee, nonché a Cepparo Giovanni, Cepparo Rudi Denis e alla società Tecno.geo s.r.I.; avverso l'avviso di accertamento tutti i responsabili in solido avevano proposto distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Udine che, previa riunione, li aveva rigettati; avverso la sentenza del giudice di primo grado i contribuenti avevano proposto appello congiuntamente.

La Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia ha rigettato l'appello. Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto ricorso Rudi Denis Cepparo, Giovanni Cepparo, Tecno.geo s.r.I., CR Trust, INV 1 Trust e VIC 1 Trust, affidato a dieci motivi di censura, illustrato con successiva memoria. l'Agenzia delle entrate non si è costituta ma ha partecipato alla discussione in pubblica udienza. Con atto del 5 giugno 2019 Rudi Denis Cepparo ha comunicato di avere presentato domanda di definizione delle liti fiscali agevolata della presente controversia, ai sensi dell'art. 6, decreto-legge n. 119/2018, ed ha chiesto pronunciarsi la sospensione del giudizio.

Questa Corte, preso atto della suddetta comunicazione, ha quindi pronunciato sentenza parziale n. 14978/2020, con la quale ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo relativamente alla sola pretesa nei confronti di Rudi Denis Cepparo, ed ha esaminato i motivi di ricorso proposti dagli altri ricorrenti che non avevano proposto la domanda di definizione agevolata ed avevano, altresì, dichiarato di avere interesse alla decisione di merito. Ragioni della decisione La presente controversia ha riguardo unicamente alla pretesa fatta valere nei confronti di Rudi Denis Cepparo, essendo stata definita la posizione degli altri ricorrenti con la pronuncia parziale di questa Corte n. 14978/2020.

Ciò precisato, va preso atto che il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6, decreto-legge m. 119/2018, trasmessa all'Agenzia delle entrate, nonché della documentazione comprovante il pagamento della prima rata di quanto dovuto. Va quindi precisato che, a norma del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 12 e 13, l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali e che, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte: dichiara l'estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le h