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Ordinanza — n. 13001/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to case extinction via simplified settlement agreement under 2018 decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13001/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax dispute extinguished because the taxpayer submitted a simplified settlement request and payment proof. The tax agency failed to object or request a hearing within the statutory deadlines set by the 2018 decree. Consequently, the proceedings terminated automatically without a substantive ruling on the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10, 13, decreto-legge n. 119/2018: If a taxpayer submits a simplified settlement request and payment evidence without the tax authority objecting or requesting a hearing within the prescribed deadlines, the proceedings are automatically extinguished.

Parole chiave

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tax dispute extinction simplified settlement agreement decreto-legge 119/2018 automatic case termination tax authority inaction tassazione dell'IVA contenzioso tributario differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 10, decreto-legge n. 119/2018
Ai sensi dell'art. 6, comma 13, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.
Art. 6, comma 13, decreto-legge n. 119/2018
Ai sensi dell'art. 6, comma 13, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 12876 del ruolo generale dell'anno 2012 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro Ipercarni s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tinelli per procura speciale a margine del ricorso, presso il cui studio in Roma, via Flaminia, n. 691,è elettivamente domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 163/38/2011, depositata in data 7 aprile 2011; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla ricorrente un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 2002, era stata rettificata la dichiarazione annuale Iva e riliquidata l'imposta dovuta; avverso il suddetto atto impositivo la contribuente aveva proposto ricorso; la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e la contribuente appello incidentale; la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello principale dell'Agenzia delle entrate; l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso; questa Corte, con ordinanza del 17 dicembre 2018, preso atto della presentazione, da parte della ricorrente, dell'istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 6, comma 10, decreto-legge n. 119/2018, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo; la contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata delle controversie; considerato che: ai fini della definizione del presente giudizio, va dato atto che la ricorrente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della controversia, presentata ai sensi del decreto-legge n. 119/2018, nonché del modello F24 da cui si evince il pagamento dell'importo liquidato; va quindi precisato che, ai sensi dell'art. 6, decreto-legge n. 119/2018, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; non risultando alcun provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata né presentata dall'Agenzia delle entrate istanza di trattazione, deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate;

P.Q.M.

La Corte: dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate. Deci