Italian tax court dismisses appeal regarding defective service of payment notices by registered mail.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Scandisud against the Revenue Agency regarding the validity of service of payment notices. The court found that the CTR had properly verified the regularity of service by cross-referencing official lists and delivery receipts with the recipient's address. Consequently, the court held that the evidence presented was sufficient to establish the legal link between the notification and the taxpayer, rendering the appeal unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 131, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002: The court must verify the regularity of service of tax notices by examining official records and delivery receipts, and an appeal is dismissed when the link between the recipient and the notification is clearly established by these documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 34348 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da Scandisud di Giulio Veneruso & C. s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Russo, elettivamente domiciliato in Caserta, corso Trieste n.- ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -intimata- cs_ uhc — A A.,_.f.f,0 , evocati nel corpo del motivo e affereenti il procedimento notificatorio che si assume viziato.
Come già evidenziato condivisibilmente da questa Corte "in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notifica tono, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso" (Cass. n. 31038 del 2018; Cass. n. 5185 del 2017). SJn Il secondo profilo di ketji~:à attiene all'evidente incensurabilità in sede di legittimità di quello che emerge alla stregua di accertamento di fatto, incensurabile in cassazione, in punto di regolarità della notificazione per corrispondenza tra l'indirizzo di destinazione della singola pec, le risultanze degli elenchi ufficiali e le ricevute correlate all'adempimento notificatorio.
La CTR ha appurato, in effetti, l'avvenuta allegazione delle ricevute "attestanti la regolarità delle notifiche" ed acclarato il profilo della riferibilità dell'indirizzo pec alla contribuente, coerentemente ritenendo la sussistenza del nesso fra il "luogo" della notifica telematica e il destinatario della stessa, quindi reputando non revocato efficacemente in dubbio dall'odierna parte ricorrente il profilo della riferibilità dell'indirizzo pec alla contribuente. Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese vanno dichiarate irripetibili.
Per questi motivi Rigetta il ricorso. Dichiara irripetibili le spese sostenute dalla parte ricorrente. Dà atto della sussistenza, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente medesima, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 131. Sc Qlo nr4,1-0 Così deciso in Roma, il 2