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Ordinanza — n. 12856/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding tax litigation costs and procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12856/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Carmine Lungo's appeal against a Regional Tax Commission decision that dismissed his main appeal and accepted the Revenue Agency's incidental appeal. Lungo argued violations of procedural time limits and omitted examination of facts, while the Agency contended no mediation acceptance occurred to justify reduced penalties. The court upheld the lower court's findings, confirming the procedural timeline was valid and the statutory conditions for penalty reduction were not met.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 12 L. 212/2000; Art. 48 D.Lgs. 546/1992: The court dismisses appeals alleging procedural violations or omitted facts when the record confirms strict adherence to time limits and statutory requirements for penalty reductions are absent.

Parole chiave

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tax litigation costs procedural time limits penalty reduction mediation acceptance tax appeal dismissal sottrazione dell'iva aliquota IVA ridotta diminuzione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, items 3 and 5 of the Code of Civil Procedure
Art. 12, paragraph 7 of Law No. 212 of 2000
4 del 1929, deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione, sicché, nel caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l'indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I.
Art. 48 of D.Lgs. No. 546 of 1992
Art. 360, first paragraph, item 3 of the Code of Civil Procedure
Art. 9, paragraph 1, letter f) no. 2-sexies of D.Lgs. No. 156 of 2015
156, Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, con decorrenza 01/01/2016, all'art. 9 comma 1 lett.
art. 15 d.lgs. 546/92
2593/14 e Cass.15624/14), sia perchè, anche in caso di "accesso breve", si verifica quella peculiarità che, secondo Cass.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNGO CARMINE, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Adriana n.8 presso lo studio dell'Avv.Giovanni Francesco Biasotti che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv.Daniela Gambardella per procura in calce al ricorso. - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n.6032/19/16 della Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, depositata il 13 ottobre 2016. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.

Rilevato che: nella controversia originata dall'impugnazione da parte di Carmine Lungo di avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA dell'anno di imposta 2007, emesso a seguito di accesso nei locali dell'impresa, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina (d'ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello principale proposto dal contribuente e accoglieva quello incidentale proposto dall'Ufficio avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente.

Il Giudice di appello, rilevato che, in atti, era stato depositato il processo verbale di accesso ed acquisizione documentazione, ricevuto e sottoscritto dal ricorrente il 26.10.2011 e che l'avviso di accertamento impugnato era stato notificato il 13.12.2012 escludeva che si fosse verificata la violazione del termine dilatorio di cui all'art.12, comma settimo, della legge n.212 del 2000. In accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate riteneva che non ci fosse titolo per la riduzione del 40% delle sanzioni a favore del contribuente, non risultando applicabile l'art.48 del d.lgs. n.546 del 1992 in quanto il contribuente non aveva accettato la proposta di mediazione formulata dall'Ufficio.

Avverso la sentenza Carmine Lungo propone, affidandosi a quattro motivi, ricorso cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il contribuente ha depositato memoria.Considerato che: 1.con il primo e il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., la violazione degli articoli 33 del d.P.r. n.600 del 1973, 52 del d.P.R. n.633 del 1972 e 12 della legge n.212 del 2000 e, in relazione all'art.360, primo comma, mun.5 cod.proc.civ., l'omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di contestazione tra le parti.

In sintesi, si censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che non vi fosse stata violazione del citato articolo 12, in quanto il verbale di accesso ai fini dell'acquisizione della documentazione era stato consegnato al contribuente e da questo sottoscritto oltre un anno prima la notificazione dell'avviso di accertamento, mentre il contribuente aveva da sempre contestato come fosse mancata l'emissione di un processo verbale di chiusura della verifica dal quale potesse decorrere il termine per proporre le eventuali osservazioni 2. Le censure, intimamente connesse, possono trattarsi congiuntamente e sono infondate.

In fatto, è pacifico, perché incontestato tra le parti, che la verifica, in esame, iniziata con una serie di accessi al fine di acquisire documentazione (per i quali vennero redatti processi verbali consegnati al contribuente) proseguì "a tavolino" e si concluse con l'emissione di avviso di accertamento notificato al contribuente, ben oltre il termine dilatorio fissato dall'art.12, comma settimo, della legge n.212 del 2000. In materia, questa Corte (Cass.Sez.5 n.12094 del 08/05/2019 ripresa, di recente, da Cass., Sez. 6 - 5, n. 14315 del 25/05/2021), in linea con i principi già espressi in materia ha, condivisibilmente, statuito che <<in materia di garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale, redatto ai sensi dell'art. 24 della I. n. 4 del 1929, deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione, sicché, nel caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l'indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l'adozione di un'ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate>>.

Come si legge nella citata sentenza questa Suprema Corte ha precisato (Cass. civ. Sez. V, 22 giugno 2018, n. 16546) che l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione, essendo sufficiente un verbale attestante le operazioni compiute; si è, altresì, statuito che, in tema di violazione di norme finanziarie (nella specie, in materia di IVA), il processo verbale di constatazione, redatto dagli organi accertatori in occasione di verifiche presso il contribuente e previsto dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, non deve necessariamente contenere le contestazioni, potendo avere una molteplicità di contenuti, valutativi o meramente ricognitivi di fatti o di dichiarazioni, che, per la libera valutazione dell'amministrazione finanziaria prima e dell'autorità giudiziaria poi, possono comunque dare luogo alla emissione di avvisi di accertamento (Cass. civ.

Sez. V, 29 dicembre 2017, n. 31120); ne consegue, quindi, che non può assumere rilevanza la considerazione di parte ricorrente secondo cui la previsione di cui all'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, imporrebbe sempre l'adozione di un processo verbale con il quale siano contestate le violazioni finanziarie e che, poiché il contenuto del processo verbale deve avere riguardo alla specifica attività compiuta dall'amministrazione finanziaria, in caso di accesso mirato, come nel caso di specie, correttamente è stato redatto il verbale di accesso con il quale sono stati indicati i documenti che, in quella occasione, erano stati prelevati dalla sede della contribuente.In secondo luogo, la medesima pronuncia sopra indicata (Cass.civ, n. 16546/2018) ha, altresì, espresso il principio secondo cui dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni decorre il termine di sessanta giorni entro il quale il contribuente può comunicare osservazioni e richieste che sono valutate dagli Uffici impositori, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ribadendo l'orientamento della Corte, secondo cui: "Il termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo"(Cass. 2 luglio 2014, n. 15010); invero, l'impiego di una locuzione generica come "verbale di chiusura delle operazioni" contenuta nel comma 7, della norma in esame, difatti, comprende tutte le possibili tipologie di verbali che concludano le operazioni di accesso, verifica o ispezione nei locali, indipendentemente dal loro contenuto, e ciò consegue dall'impiego nel comma 7 dell'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, pure a fronte di più tipologie di verbali, di una locuzione meramente descrittiva, che ascrive rilievo, di per sè, alla circostanza che il verbale concluda la fase istruttoria di accesso, verifica o ispezione nei locali.

Una tale scelta è d'altronde coerente con l'evoluzione del sistema tributario verso moduli partecipativi, in cui le situazioni soggettive dell'erario possono esaurirsi nell'esercizio imparziale di un potere ad imperatività mitigata, che si arresta all'acquisizione delle informazioni utilizzabili ed al mero controllo dell'osservanza degli obblighi strumentali dei contribuenti; si è, inoltre, precisato che riconoscere l'esercizio del diritto al contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio che chiuda le operazioni di accesso, verifica o ispezione significa, appunto, determinare le condizioni affinchè l'amministrazione possa valutare il proprio interesse non soltanto alla luce degli elementi raccolti, ma anche in base alle osservazioni su di essi rese dal contribuente.

Si è, ancora, precisato che le garanzie statutarie operano già in fase di accesso, concludendosi anche tale attività con la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte, e ciò alla stregua delle prescrizioni dell'art. 52, comma 6 decreto IVA ovvero dell'art. 33 decreto sull'accertamento; siffatte garanzie si applicano anche agli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, sia perchè la citata disposizione non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell'accesso, ed è comunque necessario, anche in caso di accesso breve, redigere un verbale di chiusura delle operazioni (in senso conf.

Cass. 2593/14 e Cass.15624/14), sia perchè, anche in caso di "accesso breve", si verifica quella peculiarità che, secondo Cass. sez. unite n. 24823/2015, giustifica, quale controbilanciamento, le garanzie di cui al cit. art. 12, peculiarità consistente nella a uto rita ti v a intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutati a lui sfavorevoli" (Cass. sent. n. 11471/2017; cfr. anche n.18110/16; n.25265/17; n.1007/17; n.8246/18). Ne consegue che, in caso di accesso mirato, la garanzia al contraddittorio endoprocedimentale per il contribuente è assicurata dalla concessione del termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dal rilascio del verbale di consegna, senza che possa, invece, ritenersi che lo stesso debba ricevere un successivo verbale di chiusura delle operazioni di verifica ove le stesse non siano state compiute presso la sede del contribuente, ma presso gli uffici finanziari. 3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, num. 3 cod.proc.civ., la falsa applicazione dell'art.48 del d.lgs. n.564 del 1992.

Il ricorrente si duole dell'errato accoglimento da parte della C.T.R. dell'appello incidentale proposto dall'Ufficio, il quale avrebbe dovuto impugnare la sentenza di primo grado, secondo la prospettazione difensiva, ex art.112 cod.proc.civ. e non ex art.48 del dIgs.546 del 1992. La C.T.P., infatti, sostiene il ricorrente, nel confermare l'abbattimento delle sanzioni nella misura del 40%, avrebbe interpretato le deduzioni svolte dall'Ufficio, come di conferma della proposta della mediazione, onde l'appello proposto dall'Agenzia con cui si censurava la sentenza per avere ritenuto applicabile la riduzione delle sanzioni era infondato. 3.1.

La censura è infondata. L'appello incidentale proposto dall'Ufficio investiva integralmente la sentenza impugnata della quale si deduceva l'erroneità e l'illegittimità nelle parti relative alla riduzione delle sanzioni e alla compensazione delle spese. 4.Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.91 cod.proc.civ. in combinato disposto con il d.m. n.55 del 2014 in relazione alla liquidazione delle spese di lite in favore dell'Ufficio. In particolare, il ricorrente contesta la spettanza degli onorari riconosciuta dalla C.T.R., nel computo delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, malgrado la stessa fosse stata assistita e difesa nei due gradi di giudizio da funzionari dell'Ufficio e non da avvocati. 4.1.

La censura è infondata. Di recente, come rilevato dallo stesso ricorrente in memoria, questa Corte con ordinanza n.4473 del 19.2.2021 ha rammentato che: L'art. 15 d.lgs. 546/92, ha, sempre, normativamente previsto la ripetibilità di dette spese, nell'ipotesi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi.Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, coordinato con la legge di conversione 24 ottobre 1996, n. 556, prevedeva all'art. Art. 12. (Modifiche alla disciplina sul processo tributario) comma 1 lett. b): " Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.

La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza". Con successiva modifica, a far data dal 1.1.2013, in forza della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'arti comma 32, la disposizione veniva così precisata: "Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti pert>ento dell'importo complessivo ivi previsto.».

Infine, con la disposizione attualmente vigente, di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, con decorrenza 01/01/2016, all'art. 9 comma 1 lett.

f) n. 2-sexies, attualmente in vigore, si prevede: "Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza." per concludere, condivisibilmente che pur con alcune varianti, attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi, il principio della ripetibilità delle spese, in caso di contenzioso con enti, assistiti da propri funzionari, è stato sempre confermato. 5.11 Collegio condivide integralmente tali argomentazioni per cui, in conclusione, il ricorso, alla stregua delle considerazioni che precedono, va rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata. P.Q. M . Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 4.100 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quateridel d.P.R.n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso