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Ordinanza — n. 12855/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal after plaintiff voluntarily withdraws the lawsuit, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12855/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the plaintiff's voluntary withdrawal of the appeal. Although the lower court had partially upheld tax assessments against the company and its shareholders, the plaintiff submitted a formal renunciation of the case before the Supreme Court. The court ruled that such a withdrawal automatically terminates the proceedings without requiring the opposing party's acceptance or further judicial intervention.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis-1 c.p.c.; Art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992: A voluntary withdrawal by the appellant extinguishes the proceedings ex officio, regardless of the opponent's stance, and precludes claims for double litigation costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings tax litigation withdrawal double litigation costs Corte di Cassazione civil procedure law tax assessment appeal assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis-1 c.p.c.
Art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.n.7364 del 17.03.2020
Cass.n.11033 del 19.04.2019
Cass.n.6827/19
doppio contributo, atteso che la causa di estinzione è sopravvenuta (v., tra le altre, Cass.n.6827/19;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRAMONDO NETWORK s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, e DI CATERINA PIERO elettivamente domiciliati in Roma, via F.S.Nitti n.11 presso lo studio dell'Avv.Bruno Bertucci e rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Carmelo Catalfamo e Fausto Maniaci. - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE -intimata- avverso la sentenza n.5303/49/15 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 9 dicembre 2015. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.

Rilevato che la Miramondo Network s.r.l. e Piero Di Caterina propongono, affidandosi a cinque motivi, ricorso, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che non resiste, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva, in parziale accoglimento degli appelli proposti dall'Agenzia delle entrate, dichiarato la legittimità degli avvisi di accertamento (relativi a IRES, IRAP e IVA annualità 2006 e 2007 per la Società e alla conseguente IRPEF, imputata per trasparenza, ai soci), ad esclusione della statuizione relativa a indebita detrazione di sopravvenienza passiva per 200.000 euro che annullava; con istanza, datata 29.11.2019, l'Agenzia delle entrate, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, premesso che la Direzione competente aveva comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 e 7 del d.l.n.119/18, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, ha chiesto dichiararsi l'estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell'art.46, comma 3, del d.lgs.n.546 del 1992; il ricorso è stato avviato, ai sensì dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., in camera di consiglio in prossimità della quale i ricorrenti, premesso di avere definito tutti gli avvisi oggetto di giudizio, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso chiedendo a questa Corte la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali.

Considerato che a fronte della rinuncia al ricorso depositata in atti, notificata all'intimata Agenzia delle entrate, va dichiarata l'estinzione del giudizio, anche in assenza di accettazione della controparte (v.Cass.n.7364 del 17.03.2020; id.n.11033 del 19.04.2019);non vi è luogo a provvedere sulle spese non avendo l'Agenzia delle entrate svolto attività difensiva; non sussistono i presupposti processuali per imporre ai ricorrenti il , pagamento del cd. doppio contributo, atteso che la causa di estinzione è sopravvenuta (v., tra le altre, Cass.n.6827/19;

Cass.n.7364/20). P.Q. M . Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 IL PRESI ENTE .41k 'co S nti o DEPOSITATO IN CANCELLERIA "iL CANCELLIERE E,S