Cassation court dismisses tax appeal due to settlement and payment of disputed tax amounts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished because the taxpayer and shareholders submitted requests for simplified settlement and the tax authority confirmed the regularity of these requests. The authority had already received confirmation from the provincial office that all disputed tax assessments were settled and payments were made. Consequently, the court ruled that the litigation was no longer necessary as the underlying matter had ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, d.l. n. 119/2018; Art. 160, c.p.c.: When parties submit requests for simplified settlement and the tax authority confirms the regularity of such requests and the payment of amounts due, the judicial proceeding is extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA 510) sul ricorso iscritto al n. 20884 del ruolo generale dell'anno 2014 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente principale - contro Ocean Plastic di Zacco Carmelo & C. snc, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sciumè per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Ofanto, n. 18, presso lo studio legale e tributario Sciumè & Associati;‘ - con troricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 978/34/2014, depositata in data 24 marzo 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; considerato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a Ocean Plastic di Zacco Carmelo & C. snc un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 2005, aveva recuperato a tassazione importi dovuti a titolo di Irpeg, Irap e Iva a seguito di indagini sui conti correnti bancari intestati alla società ed ai soci; avverso l'atto impositivo la società ed i soci avevano proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati parzialmente accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società ed i soci avevano proposto appello principale e l'Agenzia delle entrate appello incidentale; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rigettato sia l'appello principale che quello incidentale; avverso la suddetta pronuncia l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a un unico motivo di censura, cui resiste l'Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che la società ed i soci, sebbene questi ultimi non siano parti del presente giudizio, hanno presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119/2018, relativamente agli atti impositivi oggetto della controversia, producendo, altresì, le distinte dei pagamenti;l'Agenzia delle entrate, inoltre, ha depositato in data 26 marzo 2021 un'istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo ricevuto conferma dalla Direzione provinciale di Ragusa, relativamente a tutti gli avvisi di accertamento, che le domande di definizione della controversia, presentate dalla società e dai soci, sono risultate regolari e che si è provveduto al pagamento di quanto dovuto; deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate;
P.Q.M.
La Corte: dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, addì 11 febbraio 2022. Il Presidea DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL oggi, _____ C