Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 12851/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to timely withdrawal by the appellant before the chamber session.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12851/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation proceeding extinguished because the appellant formally withdrew the appeal before the chamber session. Although the appellant had raised procedural violations regarding defense rights and insufficient reasoning, the withdrawal was valid under the Civil Procedure Code. Consequently, no ruling on the merits was necessary, and the case was terminated without further disposition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws it before the chamber session, provided the withdrawal is timely and signed by a defender with special power of attorney.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceeding special power of attorney chamber session impugnazione della cancellazione ritiro dell'azione giudiziaria impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale (art.
Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.
civ.) ed è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.).
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
artt. 118 cod. proc. civ
Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 118 cod. proc. civ., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28005/2018 R.G., proposto DA la "ASCIT - Servizi Ambientali S.p.A.", società a socio unico soggetta a direzione e controllo di "RETIAMBIENTE S.p.A.", con sede in Capannori (LU), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Baldacci, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO la "MESCHI S.r.l.", con sede in Cappanori (LU), in persona dell'amministratore unico pro tempore;

INTIMATA AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 15 febbraio 2018 n. 287/04/2018;dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 febbraio 2022 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; FATTI DI CAUSA La "ASCIT - Servizi Ambientali S.p.A.", società a socio unico soggetta a direzione e controllo di "RETIAMBIENTE S.p.A.", nella qualità di incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori (LU), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 15 febbraio 2018 n. 287/04/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per la TIA relativa all'anno 2007, con riferimento ad uno stabilimento ubicato nel medesimo Comune, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "MESCHI S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca il 17 giugno 2015 n. 339/03/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che il gestore dei servizio avrebbe determinato in via presuntiva la superficie utilizzata per la produzione di rifiuti speciali, nonostante la collaborazione della contribuente in tale verifica. Il ricorso è affidato a due motivi. La "MESCHI S.r.l." è rimasta intimata. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione.

FATTI DI CAUSA 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 32 del regolamento TIA del Comune di Capannori (LU), 73 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la contribuente avesse subito una lesione nell'esercizio del diritto di difesa, in relazione alla collaborazione nella verifica delle superfici tassabili, nel corso del procedimento conclusosi con l'emanazione dell'avviso di accertamento.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 118 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver deciso l'appello con motivazione carente o apparente in ordine alla criptica affermazione che «sicuramente ampie aree astrattamente ascrivibili alla superficie tassabile dovevano ritenersi escluse in ragione dei rifiuti speciali ivi prodotti». RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

2. Nulla deve essere disposto per la regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la controparte della rinunciante.

3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17 , della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio der15 febbraio 2022. IL CONSIGLIME ESTENSORE IL PRESI E TE Dote' Blu «eldpe Lo Sardo Dott. Giacof r'a Stalla DEPOSRAT