Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; no request for settlement made by either party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a settlement or a hearing extension before the deadline expired. The appellant, Nunziato Claudio, filed a request for simplified tax definition, but the opposing party, the Revenue Agency, did not respond with a denial or a settlement offer. Consequently, the court ruled that the procedural term had lapsed, terminating the case without a substantive decision on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if no party requests a hearing or settlement within the statutory period, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 6638/2017 R.G. proposto da Nunziato Claudio, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Di Salvo, con domicilio eletto in Roma, via Bezzecca n. 3, presso lo studio dell'Avv. Daniela Di Domenica; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo Sezione staccata di Pescara n. 895/06/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TAZ010102513.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma :2A711 Il Presidente IL CANCELLIERE ESPERTO D ssl Ll;s Psr