Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; no request for hearing filed by either party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party filed a request for a hearing by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously denied the taxpayer's request for simplified settlement under the 2018 decree, but the statutory clock expired without intervention. Consequently, the court ruled the proceedings terminated and ordered the advance of costs to be borne by the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process extinguishes if no request for hearing is filed by the statutory deadline, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 25671/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro La Wagneriana S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Tedoldi, con domicilio eletto in Roma, via G.B. Tiepolo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Smargiassi; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3351/32/2015, pronunciata con riferimento all'atto n. 06820140050756846.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle partì ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO L I t Roma ) Il Prjs/idete H., CANCELLIERE ES