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Ordinanza — n. 12767/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to taxpayer's voluntary payment extinguishing the tax dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12767/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer voluntarily paid the full tax debt and adopted the simplified settlement procedure. Although the lower courts had rejected the appeal based on insufficient proof of assets, the taxpayer submitted documentation proving complete payment before the hearing. Since the financial administration raised no objections, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 193/2016; Art. 375 c.p.c.: The judicial proceeding is extinguished for cessation of the subject matter of the dispute when the taxpayer voluntarily pays the tax debt and adopts the simplified settlement procedure without administrative objection.

Parole chiave

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tax dispute extinction simplified settlement procedure voluntary tax payment cessation of subject matter cassation appeal dismissal IRPEF tax liability administrative non-objection contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 193/2016
Con istanza in data 9.10.2019 il Pavan depositava dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla legge n.
Art. 375 c.p.c.
Art. 380 bis 1 c.p.c.
art. 38 d.P.R. 600/73
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso n.24413/2014 proposto da: Pavan Gianantonio, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Zampese, elettivamente domiciliato in Roma alla via Bruno Buozzi n.51, presso l'avv. Marcello Cardi. - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore Iannone -con troricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n.230/06/14, pronunciata il 3/12/2013, depositata in data 5/2/2014 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal consigliere Andreina Giudicepietro. FATTO E DIRITTO:

1. Pavan Gianantonio proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Treviso avverso due avvisi di accertamento per IRPEF, addizionali regionali e comunali e relative sanzioni, relativi all'anno 2005, chiedendo che venissero dichiarate non dovute le imposte richieste dall'Ufficio a seguito di accertamento sintetico eseguito in applicazione dell'art. 38 d.P.R. 600/73.

2. La C.T.P. rigettava il ricorso ed anche la Commissione Tributaria Regionale del Veneto con sentenza n. 230/06/14, pronunciata il 3.12.2013 e depositata il 5.2.2014, rigettava l'appello proposto dal contribuente, ritenendo congruo il reddito determinato dall'Ufficio e non compatibile con il tenore di vita quello dichiarato dal Pavan, il quale non aveva fornito elementi di prova idonei a giustificare il possesso di vari immobili ed autovetture.

3. Il Pavan ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, chiedendo l'annullamento della sentenza anzidetta.

4. Il ricorso è stato fissato nell'adunanza camerale dell'8.11.2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

5. Con istanza in data 9.10.2019 il Pavan depositava dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016 con la relativa documentazione attestante l'integrale versamento del complessivo importo dovuto ai fini della cessazione della materia del contendere.

6. Detta istanza non risultava tuttavia portata a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate, talché si ravvisava la necessità di disporre la notifica nei confronti dell'Agenzia medesima.

7. A seguito di notifica degli atti all'Agenzia delle entrate, che nulla opponeva, il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 23/3/2022.

8. Considerato che il Pavan ha depositato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 D.L. 193/2016 convertito r.g. n.24413/2014 2 Cons. est. Andreina Giudicepietro con modificazioni dalla legge n. 225/2016 con la relativa documentazione attestante l'integrale versamento del complessivo importo dovuto e che nulla ha eccepito sul punto l'amministrazione finanziaria, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/3/2022 Il P àke (Et o 1111- rillo) DEPOSITATO IN CANCELLERIA pc( ji ti AP 2022