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Ordinanza — n. 12765/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court appeal dismissed due to apparent lack of reasoning violating civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12765/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation quashed a regional tax court judgment that rejected an appeal against tax assessments. The tax agency argued the lower court's decision lacked sufficient reasoning, while the taxpayers contended the court correctly applied the principle that a company's profit implies individual partners' profit. The court ruled the lower court's reasoning was merely apparent because it simply noted another judge's decision without explaining the logical or legal grounds for its own conclusion, rendering the sentence void.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 36 d.lgs. 546/1992: A judgment is void if its reasoning is merely apparent, failing to make the decision's foundation perceptible or to explicitly articulate the logical and legal arguments supporting the conviction.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax appeal cassation void judgment nullity logical legal argumentation tax partner liability imposta sulle società base di reddito tutela dei soci

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 36 d.lgs. 546/1992
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232
Cass. n. 13977 del 23/05/2019
Cass. n. 3819 del 14/02/2020
Cass. n. 459 del 10/01/2022
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Testo completo

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dì Stato dalla quale è rappresentata e difesa. - ricorrente - contro SEVERIN ABRAMO, SEVERIN GIAMBATTISTA e SEVERIN STEFANO, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Monti Parioli n.48 presso lo studio dell'Avv.Giuseppe Marini che li rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso, unitamente all'Avv.Carlo Amato. -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n.61/16/12 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 9 ottobre 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal relatore Cons.Roberta Crucitti. Rilevato che: nella controversia originata dall'impugnazione da parte di Giambattista Severin, Stefano Severin e Abramo Severin di avvisi di accertamento, relativi a Iperf dell'anno di imposta 2004 (conseguenti ad accertamento effettuato, per la stessa annualità, a carico della Severin Costruzioni Generali s.r.I., società a ristretta base), l'Agenzia delle entrate ricorre nei confronti dei soci, che resistono con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. del Veneto ne ha rigettato l'appello proposto avverso la decisione di primo grado.

Il Giudice di appello -rilevato che la C.T.R. di Venezia, con sentenza 149/22/11 del 10.11.2011, aveva rigettato gli appelli relativi alla società, per gli anni 2003 e 2004, e quello relativo ai soci, per la sola annualità 2003, e preso atto che la decisione assunta si appalesa corretta- riteneva di respingere l'appello confermando le appellate decisioni (se nessun maggior reddito può essere imputato alla società, necessariamente nessun maggior reddito può essere imputato ai soci). Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio.

Considerato che 1.Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denunzia la sentenza impugnata, in relazione all'art.360, primo comma, num.4 cod.proc.civ., di motivazione apparente, con violazione dell'art.36 del d.lgs. n.546 del 1992, dell'art.132, comma secondo, n.4 cod.proc.civ. e dell'art.118 disp.att.cod.proc.civ. 2.Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art.360, primo comma, num.5 cod.proc.civ., l'omessa ovvero insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 3.11 primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 3.1 Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v.Cass.

Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232; Cass.n. 13977 del 23/05/2019; id.n. 3819 del 14/02/2020). A corollario di tale principio, va, inoltre, ribadito che la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta "per relationem" ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (v., tra le altre di recente, Cass. n.459 del 10/01/2022).Nel caso in esame, la sentenza impugnata è affetta da insanabile nullità, non essendo in alcun modo possibile l'individuazione del ragionamento logico giuridico seguito dalla C.T.R. per giungere al rigetto dell'appello.

Il Giudice di appello, infatti, si è limitato a porre, a fondamento della sua decisione, una mera presa d'atto della decisione assunta da altro Giudice, ritenuta apoditticamente corretta, senza che di tale decisione abbia illustrato i contenuti e, soprattutto, senza avere esplicitato le ragioni della sua condivisione. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto (Sezione Venezia-Mestre), in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e regolerà le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto (sez.Venezia- Mestre), in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso