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Ordinanza — n. 12758/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority appeal, ruling notification null due to improper delivery to non-company representative.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12758/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional commission's decision to annul a tax notice. The tax authority argued the notice was invalid because it was delivered to a family member rather than the company's legal representative. The court found the notification null because the recipient lacked the essential elements to qualify as a valid delivery, and the timely appeal by the taxpayer cured the defect.

Regesto Legislator

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Art. 145, comma 1; Art. 139, comma 2; Art. 156 c.p.c.: Notification is null if performed by an activity lacking essential elements to render the act recognizable, and such nullity is cured by the timely filing of an appeal.

Parole chiave

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tax notice notification nullity of procedural act improper delivery recipient cure of nullity appeal just process principles esame nel merito procedura di ricupero d'imposta revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 145, comma 1 c.p.c.
dell'art. 145, comma 1, e dell'art.
Art. 139, comma 2 c.p.c.
145, comma 1, e dell'art. 139, comma 2, c.p.c., per avere la CTR trascutato l'avvenuta consegna di copia dell'atto ad un familiare di Veneruso Vincenzo, amministratore unico.
Art. 156 c.p.c.
- Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
- Resist con controricorso la contribuente, CONSIDERATO CHE: - Con il primo motivo si denuncia la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell'art.
art. 156 c.p
- Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14916/2016
Cass. 14917/2016
Cass. 384/2016
Cass. 14925/2011
Cass. 21865/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28012 del ruolo generale deil'anno 2014, proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto presso gli uffici della predetta Avvocature, in Roma, via dei Portoghesi, n.- ricorrente- contro Scandisud di Giulio Veneruso & C. s.r.I., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Russo, elettivamente domiciliato in Roma, via Aureliana n. 25, presso lo studio degli Avv.ti Arianna e Antonia Scione -controricorrente- E nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.

Giuseppe Maria Monda e dall'Avv. Luigi Fiorillo, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini, n. 134, presso il loro lo studio -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 241/47/2013, depositata il 7 ottobre 2013; sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. RILEVATO CHE: - La Scandisud proponeva ricorso avverso una cartella esattoriale, sul presupposto della lamentata nullità della notifica, eseguita in luogo diverso dalla sede della società e non corrispondente neppure a quello di residenza dell'amministratore p.t., nonché attraverso la consegna a persona estranea alla compagine sociale, qualificatasi come sorella dell'amministratore unico. - La CTP accoglieva il ricorso. e,41A, - I successivi appelli riuniti di Equitalia Sud e della venivano rigettati. - Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è affidato a due motivi. do. - Resist con controricorso la contribuente, CONSIDERATO CHE: - Con il primo motivo si denuncia la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell'art. 145, comma 1, e dell'art. 139, comma 2, c.p.c., per avere la CTR trascutato l'avvenuta consegna di copia dell'atto ad un familiare di Veneruso Vincenzo, amministratore unico. - Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR trascurato il raggiungimento dello scopo della notifica, invero testimoniata dalla tempestiva impugnazione della cartella. - I motivi sono suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione, afferendo ambedue la notifica della cartella.- Le censure appaiono complessivamente fondate e vanno accolte, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (con le sentenze 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917), secondo cui l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

In particolare, i vizi relativi alla individuazione del luogo di esecuzione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità). - Tali principi, sebbene espressi in relazione alla notificazione del ricorso per cassazione, si estendono alla notificazione della cartella di pagamento (arg. ex Cass. 384/16; 14925/11; v. anche Cass. 21865/2016). - Nel caso in esame, la tempestiva impugnazione della cartella ha determinato la sanatoria della nullità della sua notificazione, ove sussistente. - Ne conseguono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, per l'esame delle questioni di merito dedotte e per la regolazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2022. Il