Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12718/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax tribunal ruling, holding notification to one partner of an extinct simple partnership is valid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12718/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision, which had annulled a tax assessment notice due to improper notification to an extinct simple partnership. The Court held that notifying the notice to at least one partner of the dissolved entity satisfies the legal requirements for valid service. Consequently, the tax authority's claim was upheld regarding the validity of the notification, and the case was remanded for a new examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2495 cod. civ.; Art. 10, D.P.R. 602/1973: Notification to one partner of an extinct simple partnership is valid if it reaches at least one successor, as the legal purpose of informing successors is achieved regardless of the entity's dissolution.

Parole chiave

Generato dall'IA
simple partnership extinction tax notice notification valid service of process successor notification tax assessment annulment comunicazione fiscale inchiesta per frode fiscale fatture fittizie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2495 cod. civ.
Ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs.
Art. 10, D.P.R. 602/1973
art. 2495 cod. civ
Ai sensi dell'art. 2495 cod. civ.
art. 2697 cod. civ
civ, in combinato disposto con l'art. 2697 cod. civ., la ricorrente ribadisce che, poiché Luigi Boni e la società Galatea s.s.
art. 2267 cod. civ
non aveva neppure considerato che, trattandosi di società semplice, l'atto era stato notificato ai soggetti responsabili, come previsto dall'art. 2267 cod. civ.
art. 1175 cod. civ
Con il sesto motivo, censurando la decisione gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1175 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 5, 15/03/2021, n. 7168
Cass., sez. 5, 28/12/2017, n. 31037
Si è chiarito (Cass., sez. 5, 28/12/2017, n. 31037) che, pur rifuggendo da «improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica» (così, in motivazione, Cass., sez.
Cass., sez. U, 2013, n. 6070
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19785/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro BONI LUIGI, DOMINO SOCIETA' SEMPLICE, DORIDE S.R.L., in persona del legale rappresentante, CRENEIDE S.R.L., in persona del legale rappresentante - intimati - avverso la sentenza n. 82/19/12 della Commissione tributaria regionale della Lombardia depositata il 26 settembre 2012 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal consigliere dott.ssa Pasqualina A.

P. Condello; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Fichera, che ha chiesto l'accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi RILEVATO CHE 1. L'Agenzia delle entrate emise avviso di accertamento, per l'anno 2003, intestato alla società semplice Domino, e lo notificò a Luigi Boni, nella qualità di legale rappresentante e di socio della Domino, alla Sisma Project s.r.I., quale socio della Domino, e ad Italo Quaranta, nella qualità di legale rappresentante e liquidatore della Sisma Project s.r.I., procedendo al recupero a tassazione di IRES e IRPEG.

La pretesa fiscale traeva origine da verifiche effettuate nei confronti delle società appartenenti al cd. gruppo Mythos, tra le quali rientrava anche la società semplice Domino, tutte coinvolte, secondo la ricostruzione dell'Ufficio, in un più ampio disegno fraudolento volto ad attribuire crediti d'imposta su dividendi relativi ad utili inesistenti tramite l'utilizzo di un sistema che creava eccedenze d'imposta non spettanti trasferite da una società ad un'altra con il risultato di comportare la fruizione per molti soggetti di crediti di imposta illegittimi nei confronti dell'erario.

Avverso l'atto impositivo proposero due autonomi ricorsi, da una parte, la società semplice Domino (già estinta e cessata in data 25 febbraio 2005), e Luigi Boni, in proprio, e, dall'altra, le società Donde s.r.l. e Creneide s.r.I., quali soci della Sisma Project s.r.l. (cessata ed estinta in data 11 giugno 2007), anch'essa socia della società semplice Domino, eccependo l'inesistenza della notifica e contestando nel merito la ripresa fiscale.

2. La Commissione tributaria provinciale adita, riuniti i ricorsi, annullò l'avviso di accertamento, accogliendo l'eccezione preliminare di nullità della notifica dell'atto impositivo rivolto a soggetto estinto. La sentenza di primo grado, impugnata dall'Ufficio finanziario, è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale. In particolare, i giudici di secondo grado, nell'evidenziare che i primi giudici avevano correttamente ritenuto inefficace l'avviso di accertamento poiché, essendone destinataria ed intestataria la società semplice Domino, cancellata dal registro delle imprese sin dal 25 febbraio 2005, gli unici soggetti legittimati a ricevere l'atto erano i soci ed il liquidatore in colpa per l'eventuale inadempimento, affermarono che, sebbene l'ufficio avesse evidenziato che l'avviso di accertamento era stato notificato a Boni Luigi, socio della società semplice Domino, alla Sisma Project, socio della società semplice, e a Italo Quaranta, rappresentante legale e liquidatore della Sisma Project s.r.I., non potessero ritenersi soddisfatti i requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 2495 cod. civ., considerato che l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere rivolto direttamente ai soci della società Domino ed ai soci della Sisma Project, anch'essa cancellata.

Quanto, poi, alla notifica nei confronti di Italo Quaranta, osservarono che l'azione dei creditori sociali nei confronti dei liquidatori, presupponendo la contestazione di una loro colpevole condotta nel gestire le operazioni liquidatorie, introduceva una domanda nuova in appello. Ritenuta assorbita ogni altra questione, rigettarono l'appello.

3. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a sei motivi. Luigi Boni, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Domino società semplice, e le società Creneide s.r.l. e Donde s.r.l. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, deducendo omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta che la C.T.R., limitandosi ad aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale tanto per le società di capitali quanto per quelle di persone la cancellazione determina l'estinzione del soggetto, con la conseguenza che la notifica effettuata alla società estinta deve ritenersi del tutto inesistente, lamenta che i giudici di appello avrebbero omesso di considerare l'intervenuta notifica dell'atto a Luigi Boni, che era non solo legale rappresentante, ma anche socio della società semplice Domino.

Aggiunge la ricorrente che la C.T.R. aveva dato per presupposto che unico socio della Domino fosse la Sisma Project s.r.I., senza tenere conto che dalla visura camerale risultava che la Domino avesse come soci anche Luigi Boni e la società Galatea s.s.

2. Con il secondo motivo, censurando la sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 40, 42 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 2267 cod. civ, in combinato disposto con l'art. 2697 cod. civ., la ricorrente ribadisce che, poiché Luigi Boni e la società Galatea s.s. erano soci della Domino società semplice, l'avviso di accertamento era stato validamente notificato al primo. Solo in via prudenziale, l'atto impositivo era stato anche notificato alla Sisma Project s.r.I., che era stata indicata come unico socio nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2003. Peraltro, soggiunge la ricorrente, la C.T.R. non aveva neppure considerato che, trattandosi di società semplice, l'atto era stato notificato ai soggetti responsabili, come previsto dall'art. 2267 cod. civ.

3. Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt.137, 149 e 156 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce che, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, la notifica dell'atto impositivo, quand'anche affetta da invalidità, è da considerare valida e produttiva di effetti, tanto che l'atto è stato impugnato sia dal Boni quale legale rappresentante e socio della società Domino s.s., sia dalla Donde s.r.l. e dalla Creneide s.r.I., in qualità di soci della Sisma Project s.r.I., cessata, nonché dal liquidatore Italo Quaranta.

4. Con il quarto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2267, 2312, 2495 cod. civ., nonché dell'art. 2 del d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, anche in combinato disposto con gli artt. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e con gli artt. 40, 42 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», l'Agenzia delle entrate sostiene che il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 6070 del 2013, secondo cui qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, non possa essere applicato ad un caso come quello in esame, in cui si discute della cancellazione di una società semplice, in cui non esiste quel minimo di «separatezza» patrimoniale che caratterizza le società in nome collettivo, stante la responsabilità immediata e diretta dei soci della società semplice per le obbligazioni sociali ex art. 2267 cod. civ.

5. Con il quinto motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2267, 2312, 2495 cod. civ., anche in combinato disposto con gli artt. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché con gli artt. 40, 42 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente rileva che la notifica effettuata alla società in persona del socio e legale rappresentante Luigi Boni è da considerare validamente effettuata alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, dato che gli artt. 24 e 111 Cost. inducono a limitare la possibilità di applicare retroattivamente a danno di una delle parti del processo una interpretazione giurisprudenziale che si ponga in antitesi con il pregresso orientamento vigente al momento del verificarsi dei fatti processuali.

Evidenzia, al riguardo, che, al momento della notifica dell'atto impositivo (anno 2008) l'orientamento giurisprudenziale prevalente riteneva che l'atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese avesse solo funzione di pubblicità, ma non ne determinasse l'estinzione, ove non fossero ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione, per cui legittimamente aveva considerato la società Domino ancora esistente a prescindere dalla formale cancellazione.

6. Con il sesto motivo, censurando la decisione gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1175 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 2267, 2312, 2495 cod. civ, e con gli artt. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 40, 42 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate deduce che, laddove si volesse ritenere che anche per la società semplice la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione del soggetto giuridico a prescindere dalla circostanza che sussistano rapporti non esauriti in capo alla società, la sentenza della C.T.R. sarebbe comunque erronea per non avere considerato che la cancellazione non può determinare l'estinzione qualora si configuri, come nel caso di specie, una fattispecie di abuso del diritto.7.

Il secondo ed il terzo motivo, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati, con assorbimento dei restanti motivi. 7.1. Ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore è stata fissata al 10 gennaio 2004), l'iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.

Come è noto, le Sezioni Unite hanno riconosciuto alla norma «effetto espansivo» anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l'effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso da quest'ultima data: 1 gennaio 2004 (v. Cass., sez. U, 22/02/2010, n. 4062). Tale effetto deve, nel caso di specie, riconoscersi prodotto, in conseguenza dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società semplice Domino, non ravvisandosi nel sistema ragione alcuna per sottrarvi siffatto tipo di società. 7.2.

Dopo la riforma del diritto societario, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr.Cass., sez.

U, 12/03/2013, n. 6070); pertanto, deve ritenersi valida la notifica effettuata a mani dei soci dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi, essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (Cass., sez. 5, 15/03/2021, n. 7168). 7.3.

Si è chiarito (Cass., sez. 5, 28/12/2017, n. 31037) che, pur rifuggendo da «improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica» (così, in motivazione, Cass., sez. U, n. 6070 del 2013, cit.), l'applicazione della medesima disciplina discende dalla considerazione che essa, alla stregua di una interpretazione finalistica della norma, trova giustificazione non già nel fenomeno successorio che consegue propriamente alla morte di una persona fisica, quanto piuttosto nel fenomeno successorio in quanto tale e specificamente in quello che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa.

Non sembra dubitabile, in altre parole, che il fenomeno successorio, sia pure sui generis, che si realizza a seguito dell'estinzione dell'ente collettivo integri lo stesso presupposto considerato dalla norma, identificato nel suo nucleo essenziale, al di là dei limiti semantici legati all'uso del termine «eredi». 7.4. Nel caso di specie, l'atto impositivo, intestato alla società semplice Domino, già estinta per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, è stato notificato a mani di Luigi Boni; errata, pertanto, risulta la sentenza impugnata laddove la C.T.R. afferma che tale notifica «non soddisfi i requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 2495 cod. civ.», dovendosi, al contrario, ritenere che la notifica eseguita nei confronti quanto meno di uno dei soci della società estinta rispetta pienamente la disciplina dettata dalla richiamata disposizione e comunque ne raggiunge pienamente lo scopo, poiché porta a conoscenza di almeno uno dei successori la pretesa azionata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti della società.

D'altro canto, non rileva la circostanza che la notifica dell'atto impositivo sia avvenuta nei confronti di Luigi Boni nella sua qualità di amministratore della società semplice, posto che dal fatto che Luigi Boni abbia impugnato l'atto impositivo anche nella qualità di socio non può che farsi discendere la conseguenza che l'impugnazione abbia sanato eventuali vizi della notificazione.

8. Conclusivamente, in accoglimento del secondo e del terzo motivo, assorbiti i restanti motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità