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Ordinanza — n. 12692/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling notification nullity cured by timely tax protest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12692/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that had accepted a taxpayer's challenge to a tax notice. The taxpayer argued the notice was invalid due to improper service at a location unrelated to the company's seat and to a non-employee relative. The court held that while the service was formally defective, the timely filing of the tax protest cured the nullity by achieving the procedural goal of notification.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 145 c.p.c.; Art. 139 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The nullity of a tax notice due to defective service is cured if the recipient timely files a protest, thereby achieving the essential purpose of the notification.

Parole chiave

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tax notice notification procedural nullity curing defect timely protest service of process tax administration cassation appeal notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
- Con il secondo motivo si denuncia la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell'art.
Art. 145 c.p.c.
dell'art. 145, comma 1, e dell'art.
Art. 139 c.p.c.
145, comma 1, e dell'art. 139, comma 2, c.p.c., per avere la CTR trasculato l'avvenuta consegna di copia dell'atto ad un familiare di Veneruso Vincenzo, amministratore unico.
Art. 156 c.p.c.
- Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art.
d.lgs. n. 546 del 1992
36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 nonché l'omesso esame, in relazione ai nn.
art. 360 c.p
4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., per avere la CTR valorizzato elementi del tutto inconferenti per la valutazione della notifica della cartella, tra cui la morte del precedente amministratore Veneruso Giulio.
art. 156 c.p
- Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 384 del 2016
ex Cass. n. 384 del 2016;
Cass. n. 14925 del 2011
Cass. n. 14925 del 2011; v.
Cass. n. 21865 del 2016
anche Cass. n. 21865 del 2016).
Cass. n. 14916 del 2016
Cass. n. 14917 del 2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27995 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto presso gli uffici della predetta Avvocature, in Roma, via dei Portoghesi, n.- ricorrente- contro Scandisud di Giulio Veneruso & C. s.r.I., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Russo, elettivamente domiciliato in Roma, via Aureliana n. 25, presso lo studio degli Avv.ti Arianna e Antonia Scione -controricorrente- lì E nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.

Giuseppe Maria Monda e dall'Avv. Luigi Fiorillo, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini, n. 134, presso il loro lo studio -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 237/47/2013, depositata il 7 ottobre 2013; sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. RILEVATO CHE: - La Scandisud proponeva ricorso avverso una cartella esattoriale, sul presupposto della lamentata nullità della notifica, eseguita in luogo diverso dalla sede della società e non corrispondente neppure a quello di residenza dell'amministratore p.t., nonché attraverso la consegna a persona estranea alla compagine sociale, qualificatasi come sorella dell'amministratore unico. - La CTP accoglieva il ricorso. - I successivi appelli riuniti di Equitalia Sud e della venivano rigettati. - Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è affidato a tre motivi. - Resisge con controricorso la contribuenteA 94,01U' L514'id CONSIDERATO CHE: - Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 nonché l'omesso esame, in relazione ai nn. 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., per avere la CTR valorizzato elementi del tutto inconferenti per la valutazione della notifica della cartella, tra cui la morte del precedente amministratore Veneruso Giulio. - Con il secondo motivo si denuncia la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell'art. 145, comma 1, e dell'art. 139, comma 2, c.p.c., per avere la CTR trasculato l'avvenuta consegna di copia dell'atto ad un familiare di Veneruso Vincenzo, amministratore unico. - Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR trascurato il raggiungimento dello scopo della notifica, invero testimoniata dalla tempestiva impugnazione della cartella. - I motivi appaiono intimamente connessi, afferendo in convergenza la notifica della cartella di pagamento per cui è controversia. - Le censure sono, pertanto, suscettibili di trattazione unitaria. - Esse si mostrano fondate alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (con le sentenze 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917), secondo cui l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

In particolare, i vizi relativi alla individuazione del luogo di esecuzione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità). - Tali principi, sebbene espressi in relazione alla notificazione del ricorso per cassazione, si estendono alla notificazione della cartella di pagamento (arg. ex Cass. n. 384 del 2016;

Cass. n. 14925 del 2011; v. anche Cass. n. 21865 del 2016). - Nel caso in esame, la tempestiva impugnazione della cartella ha determinato la sanatoria della nullità della sua notifica, ove sussistente. - Ne conseguono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza. La causa va, pertanto, rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2022. Il Presidente (Biagio yirgilio) „