Italian tax court declares process extinguished due to failure to request settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute between Sidercomit S.r.l. and the Revenue Agency extinguished because neither party requested a settlement by December 31, 2020. The lower court had previously ruled on an assessment notice, but the statutory deadline for initiating a settlement procedure passed without action. Consequently, the court ruled the proceedings terminated and assigned any advanced costs to the party that had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the parties fail to request a settlement within the prescribed term, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27499/2017 R.G. proposto da SIDERCOMIT S.r.l. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Santi e Alessia Cusinato, con domicilio eletto in Roma, via Benaco n. 5, presso lo studio dell'Avv. Maria Chiara Morabito; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1631/3/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9303TA01339.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 / 4/ 2022 Il Presi - DEPOSITATO IN CANCELLERIA