Italian tax court case dismissed due to procedural extinction after deadline passed without action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, causing the process to lapse automatically. Consequently, the court ruled that the litigation ended without a substantive decision on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When parties fail to request a hearing extension within the statutory period for simplified tax procedures, the process extinguishes by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8976/2017 R.G. proposto da Devoto Stefano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Amedeo Panetta e Alessandro Di Maio, con domicilio eletto in Roma, via Piansaccoccia n. 6, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; v avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1228/1/2016, 9n1 v pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TL701A300519.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma j2i/A/5222__ Il Presi ernt_ _ e DEPOSITAT