Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired on December 31, 2020. The taxpayer argued for a simplified settlement procedure, but the authority contended the process had lapsed without formal objection. The court ruled that the procedural silence resulted in the automatic extinction of the case under the specific time limit provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The tax appeal process is extinguished by the expiration of the statutory deadline for requesting a hearing unless the parties explicitly request its fixation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso iscritto al n. 11209/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Luca Brognoli, rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico D'Arrigo, con domicilio eletto in Roma, via M. Prestinari n. 13, presso lo studio dell'Avv. Paola Ramadori; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 7311/24/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9H05C100440.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Rcinia t • ()`' 12CL DEPOSITATO IN CANCELLERIA og