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Decreto — n. 12588/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 12588/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on the tax assessment, but the procedural timeline expired without a final resolution. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes if no party requests a hearing within the statutory period, and costs remain with the anticipator.

Parole chiave

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process extinction tax litigation statutory deadline hearing request costs allocation differimento dell'imposizione contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione a gevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
n_ 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo gomma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 10796/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende ; contro n Tocco Giuseppina Grazia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo del Federico e Piero 911rk Sanvitale, con domicilio eletto in Roma, via F. Denza n. 20, presso lo studio di quest'ultimi e v dell'Avv. Laura Rosa ; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo n. 1070/04/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TA3010501576.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione a gevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi ditale comma 13 dell'art. 6 del dl. n_ 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo gomma dell'art. 391 cod. proc. civ ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma/ 2, n. >1152._ DEPOSITATO IN CANCELLERIA . 2 0 APR 2022