Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit the necessary request for simplified resolution before December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the parties do not request the simplified settlement within the prescribed term, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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RETO sul sul ricorso iscritto al n. 11047/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Palmisano Luigi, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Di Ciommo, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazione a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo di PEC prof.avv.f.diciommo@pec.giuffre.it ; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 103/11/2013, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TVF010900517 e TVF010900523.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. rL 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 1;:TATO IN CANCELLERIA oggi. 20 APR. CANCELLIE 0 IL CANCELLIE O Vincenzo Pio Massi Ji t- '