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Decreto — n. 12570/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request simplified procedure within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 12570/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because the taxpayer failed to request the simplified procedure within the deadline set by the 2018 decree. The taxpayer argued for a review of the tax assessment, but the opposing party contended that the statutory time limit had passed without a formal request for extension. The court ruled that the process ended automatically on December 31, 2020, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the simplified procedure is not requested within the prescribed term, and the costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified procedure deadline decreto legislativo 119/2018 costs of extinguished process tax appeal dismissal procedural time limit art. 391 c.p.c. contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parli ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato c1.1.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parli ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato c1.1.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 11854/2017 R.G. proposto da Tiberina Petroli Tiber S.r.l., rappresentata e difesa dall' Avv.Francesco Giuliani, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio legale del suddetto professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6756/01/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK3035205317/2012.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari:. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parli ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato c1.1. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ,) • L / 1 Il Presidente oggi, 2_0APR...20 rii_Cied\lMLIERUJ 2 Vincenzo Pio Ma ssgrAanc.; 1!_ CANCELLIERE :IRT