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Decreto — n. 12567/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 12567/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the statutory deadline. The tax authority and the company failed to submit the necessary request by December 31, 2020, despite the availability of the procedure under specific legislative provisions. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting the simplified settlement procedure, unless the parties specifically request the scheduling of a hearing.

Parole chiave

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tax proceeding extinction simplified settlement procedure statutory deadline failure tax authority litigation procedural termination rimborso dell'imposta preventiva arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13 del d.l. n. 119 del 2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, terzo comma del codice di procedura civile
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2670/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Villaggio Cristo Redentore S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore La Rosa, con domicilio eletto in Roma, via Orti della Farnesina n. 155, presso lo studio dell'Avv. Claudia Zhara Buda; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2284/21/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TYU03T100942/2010.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Roma 5-1 /2)2 DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Il Presidente DEPC37TATO N CANCELLERIA 7,2 O APR 202 .\NCELLIERE E HTO IL CANCELLIERE ESPERTO vincenzo Po Ma