Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by the 2018 tax reform law. The appellant, Ferraloro Marco, challenged a regional tax commission decision regarding a simplified tax definition procedure, while the tax authority argued the process had naturally concluded. The court ruled that without an explicit request to fix a hearing date, the statutory time limit expired on December 31, 2020, legally terminating the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes by time lapse if parties fail to request a hearing within the prescribed period, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 23840/2016 R.G. proposto da Ferraloro Marco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Catania e Francesco Cucinotta, con domicilio eletto in Roma, via Sforza Pallavicini, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Rosario Rao; contro Agenzia delle entrate,rdon sedé in -Rorta-, in persOna dei Direttore pro tempore, domiciliata in :Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e idifende;) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Messina, n. 1137/27/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R31 -1010500228.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCE.LIA oggi, 20 APR 20/24.