Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 12533/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory deadline; tax authority claims tax payment triggered automatic termination.

Numero d'incarto Decreto — n. 12533/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the tax authority confirmed the taxpayer submitted a simplified settlement request with full payment. The authority argued that under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, the process terminated automatically upon payment, while the taxpayer contested this procedural outcome. The court ruled in favor of the authority, holding that the statutory deadline for formal objections had passed without intervention.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished by the expiration of the deadline for objections if the taxpayer has filed a simplified settlement request with payment, unless the parties request a hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal extinction simplified settlement request statutory deadline expiration tax payment trigger procedural termination

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ricorso iscritto al n. 12255/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e chfende; contro Citres S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Giordano e Gabriele Escalar, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11, presso lo studio degli stessi; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, Sezione Staccata di Verona, n. 146/21/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T6Z030105417/2010.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazior e della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 dei d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

• DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3 G '07 DEPOSITATO