Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6 of D.L. 119/2018. The Regional Tax Commission had previously ruled on an assessment, but the parties failed to activate the special procedure for simplified settlement before December 31, 2020. Consequently, the court applied the statutory rule that the process terminates automatically upon the lapse of this specific time limit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the lapse of the deadline for requesting a hearing under the simplified settlement procedure, unless the parties explicitly request the fixing of the hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 11106/2015 R.G. proposto da Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina; contro Immobiliare Edilizia Terza s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Orazi, con domicilio eletto in Roma, via Enrico Tazzoli, n. 6, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6416/28/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 662057920.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente ada declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3 o 1_,I.Ar). DEPOSITATO IN CAN LI