Italian tax court dismisses appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit expiration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer failed to file a specific request for settlement by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's claim, but the statutory silence on the matter triggered automatic termination under Article 6 of D.L. 119/2018. Consequently, the Court dismissed the appeal against the Commission's decision, ruling that the process ended by operation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer fails to file a request for settlement within the statutory deadline, the tax proceeding extinguishes automatically, and the appeal against the administrative rejection is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 1593/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d^fende; contro Ifis Leasing S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Giordano, Lorenzo Trinchera e Salvatore Francesco Cameli, con domicilio eletto in Roma, piazza Adriana, n. 15, presso lo SCGT - Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1608/3/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TSB030200129/2012.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente aila declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; n che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 dei d.l. n. 119 del 2018, il processo si è cl:U- estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN cANt.LEmlA O9gL21