Tax court case dismissed due to procedural extinction after the statutory deadline for settlement passed without action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to utilize the special settlement procedure mandated by the 2018 decree. Consequently, the court ruled the process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The special settlement procedure for tax disputes is extinguished if no request for a hearing is filed by the statutory deadline, terminating the proceedings automatically.
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CRETO sul ricorso iscritto al n. 3554/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Colonna S.n.c. di Pellegrini G. e C., Pellegrini Sabrina, Pellegrini Raffaella e Pellegrini Giorgio, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianluca Calzavara e Simone Ciccotti, con domicilio eletto in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 879/19/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T6301FCO2966/2011 e T6301FCO2967/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo dorma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del dl. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIA