Tax court process extinguished due to missed deadline for simplified procedure request under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because the taxpayer failed to submit a request for simplified procedure handling by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously denied the taxpayer's request for simplified treatment, but the statutory deadline for initiating the simplified procedure expired without action. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure for simplified definition is extinguished if the request for handling is not presented by the statutory deadline, unless the parties request a hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 11092/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Parrocchia Santa Maria Nuova Duomo di Monreale, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Sammartino, con domicilio eletto in Roma, via dell'Elettronica, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Piero Siviglia; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 1225/29/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20021V000195000.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO oF.Po5rrA10 IN CA LEAIA oggi...2.D_ARR.21121