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Decreto — n. 12528/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 12528/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the tax authority failed to submit the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of the 2018 Decree-Law No. 119. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 d.l. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the parties do not request the simplified settlement within the prescribed term, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement request statutory deadline failure tax dispute termination procedural time limit aliquota d'imposta contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of Decree-Law No. 119 of October 23, 2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.I.
Art. 391, para. 3 of the Code of Civil Procedure
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 26533/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Bernardo Tolomei S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Grande, con domicilio eletto in Roma, via XXIV Maggio, n. 43, presso lo studio dello stesso; 5S1' avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione Staccata 11, di Brescia, n. 1496/67/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 01920130081226582.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.I. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Z.1 DEPOSITATO IN CANCEtLEMA oggi, 2 O APR 2024