Cassation Court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified settlement procedure deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a regional tax commission decision because the underlying tax dispute was extinguished. The tax authority confirmed the taxpayer had filed for a simplified settlement, paid the due amount, and no one requested the formal hearing within the statutory deadline. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the appellant's request for a hearing was rejected as the case no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if the simplified settlement deadline passes without a hearing request, rendering subsequent appeals inadmissible.
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RETO sul ricorso iscritto al n. 25516/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Cà Nova Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Loris Tosi e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; k)/ avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 732/31/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20051T012148000.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la ft) quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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