Italian tax court process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6.13.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a hearing fix, but the court found no formal request for extension was filed within the statutory period. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the plaintiff bears the costs of the advanced litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of the deadline for requesting a hearing unless a specific request for extension is filed, and the party who advanced costs bears the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 7951/2017 R.G. proposto da Es Group S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Maria Cipolla, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 134, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona d& Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e \)c' difende; \) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5488/02/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TK3035200412 e TK3035204817.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari.. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO GA LERIA Il esidente oggi, ...Laka 202Z