Cassation court declares tax dispute process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The Municipality of Padova sued the charitable foundation regarding tax assessments, but no application for the expedited resolution was filed in time. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed period, unless they subsequently request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 3936/2016 R.G. proposto da Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore Dott. Sergio Giordani, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaella Chiumento, Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni e Paolo Bernardi, con domicilio eletto in Roma, via del Viminale, n. 43, presso lo studio dell'Avv. Livia Lorenzoni; contro Opera Pia "Raggio di Sole" Istituzione Pubblica Assistenza e Beneficienza, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Merlini, con domicilio eletto in Roma, via Luigi Settembrini, n. 4, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1228/31/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. 2495, 2496, 2497, 2498 e 2499.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 30 DEPOSITO0111 oggi. lik.E.1.4