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Decreto — n. 12515/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Article 6 of Law 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 12515/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished due to the expiration of a statutory time limit. The taxpayer and the tax authority failed to submit a specific request for settlement proceedings by December 31, 2020, as required by the relevant law. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by expiration of the deadline for requesting settlement proceedings unless the parties request a hearing date.

Parole chiave

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tax litigation extinction statutory time limit settlement proceedings request automatic process termination costs allocation rule arretrati d'imposta differimento dell'imposizione contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod.
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Testo completo

TO sul ricorso iscritto al n. 2182/2018 R.G. proposto da Massarino Stefano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Danussi e Gaetano Basile, con domicilio eletto in Roma, via G.P. da Palestrina, n. 47, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate,/con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e] difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. v.) 137/3/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TI9010804124/2012.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari:. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 30 7. 7992 DEPOSITATO IN PIA oggi, ....2.1151124 • •• ••••••n•••