Civil procedure dismissed: tax dispute extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, Roma Capitale, sued Immobiliare Edilizia Terza S.r.l. regarding a tax assessment, but failed to file the necessary request for hearing fixation within the statutory period. Consequently, the court applied Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018 to terminate the proceedings automatically.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 DL 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: When parties fail to request hearing fixation within the statutory deadline, the civil procedure extinguishes automatically, and the burden of costs remains with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 12010/2017 R.G. proposto da Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina; contro Immobiliare Edilizia Terza S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Orazi, con domicilio eletto in Roma, via Enrico Tazzoli, n. 6, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6983/21/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 662068311.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3 9922 fi esidente DEPOSITATO IN CA LERIA oggi, 2.1,11,112 n•••••••••