Italian tax court process extinguished due to failure to request settlement hearing by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary application under Article 6 of the 2018 decree, leaving the case unresolved. Consequently, the court ruled the proceedings terminated and assigned any advanced costs to the party that had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax litigation process is extinguished if neither party requests a settlement hearing within the statutory deadline, terminating the proceedings automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 10496/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Grassi Maria Gloria, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Cordeiro Guerra, Francesco Navarrini, Rita Brami, con domicilio eletto in Roma, via F. Denza, n. 20, presso lo studio dell'Avv. •V) Laura Rosa; iiamv1/ avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1878/35/2016, v pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T8B051704224 e T8BC01701821.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma residente DEPOSITATO IN CAN LERIA oggi,. APR