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Decreto — n. 12496/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 12496/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline of December 31, 2020. The appellant, Kontatto Italia S.r.l., argued for a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code, but no such request was filed. Consequently, the court applied Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018 to terminate the proceedings automatically.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of Legislative Decree 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The tax appeal procedure is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing unless the parties explicitly request its fixation.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment statutory time limit hearing request deadline Legislative Decree 119/2018 Civil Procedure Code 391 contenzioso tributario assoggettamento all'IVA lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of Legislative Decree 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code
estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di -(..t chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 7463/2017 R.G. proposto da Kontatto Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Quercia, con domicilio eletto in Roma, viale del Vignola, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Livia Ranuzzi; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2229/7/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVF031201242.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

SE_ che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è i z. estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di -(..t chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. DICHIARA EST