Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline of December 31, 2020. The appellant, Kontatto Italia S.r.l., argued for a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code, but no such request was filed. Consequently, the court applied Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018 to terminate the proceedings automatically.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of Legislative Decree 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The tax appeal procedure is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing unless the parties explicitly request its fixation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 7463/2017 R.G. proposto da Kontatto Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Quercia, con domicilio eletto in Roma, viale del Vignola, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Livia Ranuzzi; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2229/7/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVF031201242.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
SE_ che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è i z. estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di -(..t chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. DICHIARA EST