Cassation court nullifies tax judgment for lack of necessary joinder of all partners in a de facto company case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the entire tax proceeding null due to the absence of necessary co-litigation among all partners of a de facto company. The tax authority argued that the judgment against the company was sufficient, while the taxpayer contended the procedural defect required a new trial. The court ruled that tax assessments against de facto companies inherently involve all partners, making the exclusion of some partners a fatal nullity requiring a retrial with full participation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c. n. 3; Art. 14 d.lgs. 546/1992: In tax proceedings concerning de facto companies, the unitary nature of the assessment necessitates the joinder of all partners, and a judgment rendered without them is absolutely null.
Parole chiave
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. n. Composta da: 546/92 — società di fatto — litisconsorzio necessario Ernestino Luigi Bruschetta - Presidente - Giancarlo Triscari - Consigliere - R.G.N. Roberto Succio - Consigliere Relatore - Cron.,./241 9 Rosaria Maria Castorina - Consigliere - AC - 12/11/2021 Pierpaolo Gori - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26629/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro ALESSANDRO MADAFFARI rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv.
Francesco Cannizzaro e dall'avv. Michele Pontecorvo con domicilio eletto in Roma presso quest'ultimo in via Asiago n. 9; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1575/38/17 depositata il 06/04/2017, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 12/11/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate e per confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo l'atto impugnato, avviso di accertamento per IRPEF 2005; - ricorre a questa Corte l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; il contribuente resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.;
Considerato che: - con l'unico motivo di ricorso si denuncia in relazione all'art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2297 c.c. e dei principi in tema di prova dell'esistenza di una società di fatto o irregolare da parte dei terzi; - preliminarmente, rileva la Corte che il presente giudizio risulta essere incardinato, sin dal primo grado„ tra il solo contribuente Alessandro Madaffari, da una parte, e l'Agenzia delle entrate, dall'altra, senza che, dunque, allo stesso abbiano preso parte tutti quanti i soci (Nino Ugo Aloisi e Fulvio Aloisi) e la società di fatto Madaffari Alessandro & c.
La circostanza relativa all'emissione di atti impositivi nei confronti della società di fatto ridetta, al quale l'atto qui impugnato è "prodromico" risulta espressamente a pag. 1 riga n. 12 della sentenza impugnata; in seguito a pag. 2 righe n. 10 e n. 11 si dà atto chiaramente della pendenza in cassazione dei giudizi nei quali è parte la ridetta società di fatto e nell'ulteriore prosieguo si dà atto altrettanto chiaramente della pendenza di fronte alla CTR dei giudizi relativi ai soci Madaffari Alessandro, Aloisi Nino Ugo e Aloisi Fulvio relativi ai redditi da partecipazione; - orbene, è principio consolidato (cfr.: ex multis, Cass. 28/05/2020, n. 10168; 30/12/2019, n. 34614; conf.: 23267/2018) quello per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, Cons. Est.
Roberto Succio - 2 proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 2008, n. 14815); siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario; ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580;
Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472); - con specifico riferimento poi alla figura della società di fatto, che qui viene in rilievo, è stato chiarito che: «nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti.» (Cass. 27/09/2018, n. 23261; in ultimo Civile Sent.
Sez. 5 Num. 2765 Anno 2021); - pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e l'intero giudizio dichiarato nullo, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Milano, giudice di primo grado, perché proceda a nuovo Cons. Est. Roberto Succio - 3 giudizio previa integrazione del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari; p.q.m. pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara nullo l'intero giudizio e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legi