Italian tax court dismisses VAT deduction appeal, ruling burden of proof remains on tax authority for non-existent transactions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Italian Revenue Agency's appeal against the Campania Regional Tax Court's decision regarding Mallardo SRL's VAT deduction. The Agency argued that invoices were subjectively non-existent and demanded proof of non-occurrence, while the taxpayer contended the invoices were valid evidence of costs. The court held that once invoices are proven, the burden shifts to the tax authority to demonstrate the operations were not carried out, and the evidence provided by the Agency lacked the required specificity and gravity to overturn the lower court's finding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21, 54 DPR 633/72; Art. 39 DPR 917/86; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The tax authority bears the burden of proving that invoiced operations were not carried out when invoices are presented as valid cost evidence, and such proof must possess specific gravity and coherence.
Parole chiave
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14804-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2021 che la rappresenta e difende; 2252 - ricorrente - contro MALLARDO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MARIA CESARO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO CANTONE; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 22/2014 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 07/01/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE D'AURIA; Fatti di Causa La vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della società Mallardo srl , con cui in relazione all'anno di imposta 2004, considerate soggettivamente inesistenti varie fatture emesse da società terze, recuperava l'Iva indebitamente detratta, e contestualmente ricostruiva un maggior reddito imponibile con conseguente maggiore imposta ires ed irap oltre sanzioni ed interessi. A seguito di impugnazione proposta dalla società contribuente che riteneva non motivato l'accertamento, la Ctp accoglieva il ricorso .
LA Ctr, investita sia dell'appello proposto dalla Agenzia, confermava la sentenza di primo grado ritenendo che mancasse la prova circa l'inesistenza soggettiva delle operazioni documentate dalle fatture ed inserite nella contabilità del contribuente . Con l'attuale ricorso la Agenzia Delle Entrate impugna in cassazione la sentenza della Ctr della Campania n. 22\07\2014, affidandosi ad un unico motivo così sintetizzabile :
1) violazione degli artt. 39 e 109 D.P.R. , 21 e 54 DPR 633\72 e 2697 cc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc . Si costituiva con controricorso , la società contribuente chiedendo che il ricorso fosse rigettato . Ragioni della decisione Il ricorrente con il motivo del ricorso deduce che la ctr sia incorsa in violazione di legge non avendo applicato correttamente Vart 39 e 109 dpr 600\73 , e 21 e 54 del dpr 633\72 . Secondo l'Agenzia una volta fornita la prova delle operazioni documentate, sia pure soggettivamente, l'iva doveva essere considerata indetraibile .
Il ricorso è infondato. In realtà i motivi de quibus mascherano una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità perché la motivazione adottata dalla Ctr è logicamente accettabile e non è ripetibile in questa sede. Comunque il ricorrente deduce che vi era stata una non corretta applicazione dell'onere probatorio.Invero il motivo dedotto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha chiaramente specificato come l'Ufficio non abbia assolto l'onere di provare che le operazioni commerciali oggetto delle fatture non fossero state poste in essere, come si è già detto, tra i soggetti in esse indicate .
Alcuna violazione dei principi relativi all'onere probatorio risultano violati . Come è noto la fattura è certamente documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa, comprensivo dell'incidenza dell'imposta in parola sul prezzo di acquisto dei beni, attesa la disciplina del suo contenuto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, essa può costituire una prova a favore dell'imprenditore nei rapporti con il fisco. Solo in ipotesi di fatture che l'Ufficio ritenga relative ad operazioni oggettivamente, o anche solo soggettivamente, inesistenti, l'amministrazione stessa ha l'onere di provare che l'operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere, o non lo è stata tra i soggetti che figurano nella fattura.
Sebbene , in astratto, tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, come espressamente prevede, per l'IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, (analoga previsione è contenuta, per le imposte dirette, nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma i, lett.
d) occorreva che gli elementi indicati dalla Agenzia presentassero i caratteri della gravità , specificità , concordanza, ora il giudice del merito ha escluso che gli scarsi elementi forniti costituissero presunzioni nel senso voluto dal legislatore .Tale valutazione , non oggetto di censura sotto il profilo di vizio della motivazione nei limiti ancora possibile, condiziona inevitabilmente l'esito della lite non vertendo il ricorso su errori di giudizio commessa dalla Ctr o su errori di fatto nella rilevazione ed apprezzamento degli elementi indiziari, asseritamente dimostrativi del coinvolgimento della società nella frode fiscale, forniti dall'Ufficio nel giudizio di merito.
Non essendo stata mai in contestazione la effettiva realtà economica delle operazioni commerciali, come accertato dalla Ctr che ha ritenuto che la l'Agenzia non avesse fornito validi elementi di prova, chiaramente non sorgeva alcun onere probatorio a carico del contribuente circa la sua buona fede . Al riguardo va precisato che l'importo delle fatture asseritamente soggettivamente inesistenti, inerivano una percentuale irrisoria del fatturato , e che era inspiegabile la circostanza che era stata contestata una sola fattura tra le circa 13 emesse dalla New Tierrevi , il che suscita perplessità in quanto o tutte le fatture erano false o nessuna il che incrina il quadro probatorio dedotto dall'Ufficio .
A seguito del rigetto del ricorso , le spese del grado seguono la ! soccombenza e liquidate come di dispositivo. t7( P. Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del grado liquidate in euro 4100,00 e 200 per spese vive oltre oneri di legge . Roma 24 3 2021 Il