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Ordinanza — n. 12326/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as litigation extinguished by taxpayer's voluntary adoption of simplified tax debt settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12326/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute. The taxpayer voluntarily adopted the simplified settlement procedure for tax debts and explicitly renounced the cassation appeal, while the tax agency confirmed the regular definition of liabilities. Consequently, the court ruled that the proceedings must be terminated without imposing further costs on the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 6 comma 2 d.l. n. 193/2016: When a taxpayer voluntarily adopts the simplified settlement procedure and renounces the appeal, the litigation is extinguished by cessation of the subject matter, precluding the imposition of the double uniform contribution.

Parole chiave

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simplified settlement procedure cessation of subject matter tax debt extinguishment renunciation of appeal double uniform contribution contenzioso tributario impugnazione di decisioni amministrative amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 193/2016
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l.
Art. 6 comma 2 d.l. n. 193/2016
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27/04/2018, n. 10198
In caso di definizione agevolata deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass. 27/04/2018, n. 10198; Cass.07/11/2018, n.
Cass. 07/11/2018, n. 28311
Cass. 07/12/2018, n. 31732
193 del 2016 (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16245/2015 di R.G. proposto da: MOLON MARINO, rappresentato e difeso dall’avvocato Manuele Molinari e dall’avvocato Paolo Gemelli, elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Mercuri n. 8, presso lo studio dell’avvocato Paolo Gemelli. - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – controricorrente – F i r m a t o D a :

S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16245/2015 Numero sezionale 1203/2022 Numero di raccolta generale 12326/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO, n. 2119/08/14, depositata il 15/12/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 aprile 2022 dal consigliere Riccardo Guida.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Marino Molon ha proposto ricorso, con un motivo, contro l’Agenzia delle entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della C.T.R. del Veneto che ha rigettato l’appello del contribuente contro la sentenza C.T.P. di Vicenza che, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione di un avviso di accertamento, ai fini Irpef, per il 2006, con il quale si contestava al contribuente la violazione delle disposizioni sul c.d. “monitoraggio fiscale” delle disponibilità patrimoniali estere, di cui al d.l. n. 167 del 1990.

2. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e ha rinunciato espressamente al ricorso per cassazione.

3. In particolare, in data 12/04/2017, la parte privata ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, ed ha quindi provveduto al pagamento degli importi dovuti per perfezionare la “rottamazione”, al medesimo comunicati da Equitalia in data 31/05/2017. Successivamente, l’Agenzia delle entrate - Riscossione, con PEC del 04/02/2022, in risposta a quella (del 02/02/2022) del difensore del ricorrente, ha attestato la regolare definizione dei carichi tributari tramite il pagamento integrale delle somme dovute.

Infine, con memoria depositata il 23/02/2022 (corredata della documentazione di riscontro), il contribuente ha nuovamente espresso la volontà di rinunciare al giudizio, ed ha r.g. n. 16245/2015 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16245/2015 Numero sezionale 1203/2022 Numero di raccolta generale 12326/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto ex art. 6, cit., con cessazione della materia del contendere.

4. In caso di definizione agevolata deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass. 27/04/2018, n. 10198; Cass.07/11/2018, n. 28311).

5. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”: fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (Cass. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 1