Italian tax court declares tax dispute extinguished due to missed deadline for simplified settlement request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer failed to submit a simplified settlement request by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer argued for a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code, but the court found no valid grounds to extend the time limit. Consequently, the process terminated automatically, and the costs incurred by the taxpayer remain their sole responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the taxpayer does not request simplified settlement within the prescribed term, and the parties cannot request a hearing to fix the date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte 32 ;2 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1035/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e clfende; contro Servetti Silvio Pietro rappresentato e difeso dagli Avv. Silvia Repetto e Marco Selvaggi, con domicilio eletto in Roma, via Nomentana, n. 76, presso lo studio di quest'ultimo; nonché Ferrero \ Anna Rosa rappresentata e difesa nel giudizio di secondo grado da Di Bianchi Biancamaria, V vs.n Papaleo P. e Silvia Repello avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1759/06/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
TL3020105028 — TL30119055145 - TL30119055146. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma `) _ Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA i 4 R 2022