Italian tax court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer failed to submit a request for simplified settlement by the statutory deadline. The plaintiff, Livallova PLC, challenged a regional tax commission decision regarding an impositivo from 2011, but no request for simplified treatment was filed before December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who incurred them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting simplified settlement, unless the parties request a hearing to continue the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 11518/2017 R.G. proposto da Livallova PLC, in qualità di incorporante della Sorin S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Miccinesi, Francesco Pistolesi e Michele Maranò, con domicilio eletto in Roma, viale Liegi, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Marcello Clarich; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona d& Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5578/34/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TMB081I00615/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 Cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma)• DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 APR 2022 LdANCELLI ERE ESPERTO