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Decreto — n. 12227/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax proceeding extinguished due to statutory time limit lapse without party request.

Numero d'incarto Decreto — n. 12227/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because the statutory deadline for the Regional Tax Commission to rule expired on December 31, 2020. The petitioner, Tiberina Petroli Tiber S.r.l., had not requested the extension of the hearing date under Article 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The expiration of the statutory term for the tax commission to issue a decision extinguishes the proceeding if the parties do not request a hearing date, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax proceeding extinction statutory time limit lapse Regional Tax Commission Civil Procedure Code costs allocation rule contenzioso tributario assoggettamento del contribuente lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13 d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte (Low..2(222 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11851/2017 R.G. proposto da Tiberina Petroli Tiber S.r.l., rappresentata e difesa dall' Avv.Francesco Giuliani, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio legale del suddetto professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n, 6755/01/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK3035201504/2012.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. Ei del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Il Presidente DreT !N CANCEUETA 1 4 APR 2022 CANC