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Ordinanza Interlocutoria — n. 12188/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remands VAT and income tax case to lower court for file review.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12188/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission's decision, ordering the case to be remanded to the lower court. The lower court had rejected the taxpayers' challenge to an assessment for unrecorded real estate sales and found the tax authority's appeal on procedural time limits unfounded. The supreme court declined to rule on the merits, directing the lower court to examine the file for any procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 37 d.lgs. n. 223/2006; Art. 43 comma 3 d.P.R. n. 600/1973: The court of cassation remands the case to the lower court to verify the existence of procedural errors when the appeal is based on the expiration of statutory limitation periods.

Parole chiave

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Italian tax procedure VAT limitation periods income tax assessment procedural error review remand to lower court statutory time limits tax appeal dismissal dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 37 d.lgs. n. 223 del 2006
Art. 43 comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973
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Testo completo

ZA sul ricorso 11136/2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro DAL MASO CAMICERIA & ABBIGLIAMENTO S.A.S. DI FABRIZIO GIAN LUCA DAL MASO, in persona del legale rappresentante p.t., FABRI- ZIO GIAN LUCA DAL MASO, - intimati - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO n.81/4/12, depositata il 13 novembre 2012; udita la relazione della causa svolta in data 23/3/2022 dal Consiglie- re PIERPAOLO GORI viste le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso Rilevato che:

1. Con sentenza n. 81/4/12, depositata il 13 novembre 2012 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l'appello dell'A- genzia delle Entrate e dei contribuenti Dal Maso Camiceria & Abbi- gliamento S.a.s. e Dal Maso Fabrizio socio e liquidatore, proposti av- verso la sentenza n. 82/7/10 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dai contribuenti avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta IVA 2002.

2. La società contribuente svolgeva attività di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento, ponendo in essere per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 - e dunque anche per l'anno di imposta oggetto dell'ac- certamento alla base del presente processo - cessioni immobiliari omettendo la registrazione in contabilità dei ricavi corrispondenti. Il giudice di prime cure per il 2002 dichiarava nullo l'accertamento re- lativamente al reddito di impresa imputabile al socio e legittima la ri- presa IVA. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo da un lato infondato l'appello dell'Agenzia per intervenuta decadenza dal potere di accertamento ai fini dei redditi di impresa per inoperati- vità del principio del raddoppio dei termini di cui agli artt. 37 del d.lgs. n.223 del 2006 e 43 comma 3 del d.P.R. n.600 del 1973. Dal- l'altro, con riferimento all'IVA, non trovava accoglimento l'appello dei contribuenti, con il quale veniva invocata l'intervenuta prescrizione dei termini di accertamento anche ai fini dell'imposta armonizzata.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. I contribuenti non hanno svolto difese. Considerato che:

4. la causa dev'essere rinviata a nuovo ruolo per l'acquisizione del fa- scicolo di merito, al fine di verificare la sussistenza o meno di error in procedendo,

P.Q.M.

La Corte rinvia la controversia a nuovo ruolo per l'acquisizione del fa- scicolo di merito. Roma, Così deciso in data 23 marzo 2022 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli mi, I k AP